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Edizione del 02/07/2020
Estratto da pag. 1
Sport, Zingaretti: “Nel Lazio da oggi ripartiamo anche con discipline di contatto”
Firmata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Zingaretti con cui si dà via libera da oggi alla ripresa delle discipline sportive di contatto
E’ appena stata firmata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con cui si dà via libera da oggi alla ripresa delle discipline sportive di contatto, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus.

“Alla luce del trend dei contagi nel Lazio, siamo nelle condizioni di procedere alla riapertura, da oggi stesso, anche per questa tipologia di sport. Ne siamo felici, perché lentamente e con la prudenza necessaria, stiamo garantendo agli appassionati, ai professionisti e agli operatori di riaccendere i motori delle loro attività. L’obiettivo è stato frutto di un serrato e fruttuoso confronto con tutti gli attori coinvolti, condividendo le problematiche e le richieste avanzate. Oggi quindi facciamo un passo in avanti con consapevolezza, per ripartire tutti sempre con l’obiettivo di tutelare la salute delle nostre comunità”, commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’Ordinanza 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attivita` economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita` pubblica.

VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanita` puo` emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita` pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu` regioni”, nonche´ “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu` comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e` stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorita` competenti hanno facolta` di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonche´ le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attivita` produttive industriali e commerciali per le quali non e` stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta

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Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanze Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del 27 maggio 2020, Z00046 del 5 giugno 2020, Z00047 del 13 giugno 2020, Z00048 del 20 giugno 2020 e la n. Z00049 del 25 giugno 2020 specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il riavvio delle attivita` economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosita` in progressivo decremento;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidita` nell’ individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unita` Speciali di Continuita` Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attivita` di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalita` “drive in” e, da ultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attivita` di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacita` di monitoraggio”, alla “capacita` di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilita` di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza – una matrice di “rischio basso”;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all’art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della liberta` di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravam
ento della situazione epidemiologica.»;

CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all’art.1, comma 14, che «Le attivita` economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o

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linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita` economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita`, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attivita` Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell’aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attivita` economiche e sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020, dell’11 giugno 2020 e con la proposta di indirizzi del 25 giugno 2020 sugli sport di contatto e di squadra;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attivita` economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATE le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 nonche` le citate Linee guida recepite nell’Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore e` tenuto a porre in essere anche in relazione all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che permane in una condizione di costante controllo ed esiguita` del numero di contagi comunque riconducibili a cluster prontamente circoscritti, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso un ulteriore definizione della Linee guida adottate per la riapertura delle attivita` economiche, produttive e sociali;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare ed integrare le tipologie di Linee guida di cui sopra gia` adottate con precedenti ordinanze;

RITENUTO necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attivita` di prossima apertura, la possibilita` di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

RITENUTO infine necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone all’interno del territorio regionale, specificare talune attivita` consentite che richiedono per lo svolgimento l’accesso a particolari struttu
re o l’utilizzo di mezzi e attrezzature;

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RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalita` ed urgente necessita` di tutela della salute pubblica

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita` pubblica,

Fermo restando le attivita` sociali, economico produttive e istituzionali gia` autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attivita`:

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono consentiti gli sport di contatto e di squadra;

le attivita` di cui al punto a) si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;

Le attivita` sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonche´ le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

misure definite, per singola tipologia di attivita`, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;

misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza e` pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza e` ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.