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Edizione del 23/06/2020
Estratto da pag. 1
CUNEO/ Mercato: nuova ordinanza per un progressivo ritorno degli ambulanti e degli hobbisti
CUNEO CRONACA - È stata firmata nella giornata di ieri dal Sindaco Federico Borgna una nuova Ordinanza in materia di commercio su aree pubbliche, la n. 324 del 22/06/2020,  in attuazione del DPCM 11/06/2020 e DPGR N.68 del 13/06/2020, che va a sostituire la precedente ordinanza n. 270 del 25/05/2020.

Tale provvedimento si è reso necessario per l’entrata in vigore di nuove disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in seguito ad ulteriori concertazioni avvenute in questi ultimi giorni tra il Comune di Cuneo e le rappresentanze delle categorie interessate, con le quali sono state analizzate soluzioni organizzative tendenti ad un progressivo ritorno degli ambulanti e dei venditori occasionali (hobbisti) nelle aree usualmente individuate ed utilizzate per lo svolgimento della propria attività. 

Il testo della nuova ordinanza, con il dettaglio delle disposizione valide per tutti i mercati cittadini, è disponibile al seguente link: http://www.comune.cuneo.it/portale/albo/albo_dettagli.php?id=45006

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 11/06/2020 E DPGR N.68 DEL 13/06/2020. ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’epidemia da COVID-19 è stata valutata dall’O.M.S. come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con deliberazione del 31 gennaio 2020 e per sei mesi da tale data, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio nazionale hanno motivato l’emissione sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia da parte del Presidente della Regione Piemonte di provvedimenti finalizzati ad adottare misure e disposizioni per la gestione dell’emergenza in parola.

CONSIDERATO CHE:

il contesto epidemiologico cuneese presenta ad oggi positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento del COVID-19 ma che, in ogni caso, sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela, prevedendo un graduale ritorno alla normalità;

nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore, si ritiene possibile consentire un ritorno parziale degli ambulanti e dei venditori occasionali (hobbisti) nelle aree usualmente individuate ed utilizzate per lo svolgimento della propria attività, riservandosi di intervenire tempestivamente qualora ve ne fosse la necessità, adottando gli opportuni provvedimenti; VISTI:

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”;

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
r/>il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6”;

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 nella parte in cui si stabilisce che “...è consentita l’apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare (...)”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020;

le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/96/CR1/COV19 dell’11 giugno 2020);

la D.G.R. n.32-2642 del 02 aprile 2001, testo coordinato con norme successive - titolo III (mercati e altre forme di commercio su area pubblica), capo I (adempimenti comunali), la quale prevede che: “In deroga alle modalità procedimentali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d’urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. ...omissis...”;

la propria precedente ordinanza n. 270 del 25/05/2020 “Emergenza epidemiologica COVID- 19. Provvedimento in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del DPCM 17/05/2020 e DPGR n.63 del 22/05/2020. Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50 del D.LGS. n.267/2000” con la quale si autorizzava la ripresa del commercio su area pubblica, anche della componente non alimentare, specificando analiticamente le modalità di svolgimento, la localizzazione, parzialmente mutata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali allora vigenti, nonché l’osservanza da parte degli operatori di tutte quelle disposizioni ad essi riferibili;

RICHIAMATO il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Cuneo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 9 aprile 2002 “Reistituzione dei mercati su area pubblica già esistenti nel Comune di Cuneo - Norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – reistituzione dei mercati esistenti e regolamentazione delle aree mercatali”; 

ATTESA la necessità di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19, assicurando il rispetto dell’allegato 9 (Scheda tecnica Commercio al dettaglio su aree pubbliche - mercati e mercatini degli hobbisti) e dell’Allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali) del DPCM 11 giugno 2020, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale necessario; 

CONSIDERATO, a seguito dell’entrate in vigore delle nuove disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le ulteriori concertazioni avvenute in questi ultimi giorni tra il Comune di Cuneo e le rappresentanze delle
categorie interessate, con le quali sono state analizzate le soluzioni organizzative da porre in atto, tendenti ad un progressivo ritorno degli ambulanti e dei venditori occasionali (hobbisti) nelle aree usualmente individuate ed utilizzate per lo svolgimento della propria attività; 

VISTO l’art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; VISTI gli artt. 44 e 45 dello Statuto del Comune di Cuneo; 

AUTORIZZA 

la continuazione del commercio su area pubblica, anche nella componente non alimentare, per le sottoindicate aree mercatali: 

PIAZZA GALIMBERTI/VIA ROMA (martedì);

PIAZZA SEMINARIO (martedì e venerdì);

DONATELLO (martedì - venerdì);

MADONNA DELL’OLMO (sabato mattina);

SANPIO–CERIALDO(sabatomattina);

PIAZZAVIRGINIO (martedì e venerdì);

PIAZZA BIANCANI “MerCu” (mercoledì pomeriggio);

PIAZZA EUROPA – Trovarobe (Hobbisti ultimo sabato di ogni mese);

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE “Campagna Amica” (sabato mattina).

ORDINA

che le aree mercatali siano così organizzate:

i posteggi del settore non alimentare presenti in Piazza Seminario, in occasione del giorno di mercato del venerdì, dovranno in via provvisoria essere riposizionati sul sedime di Piazza Galimberti, con riassegnazione provvisoria dei posti a carico dei rappresentanti della categoria degli esercenti l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, così come concordato con gli stessi; 

diversamente da quanto statuito con propria precedente ordinanza (n. 270 del 25/05/2020), che: 

i banchi, ordinariamente presenti sotto i portici della Piazza Galimberti nella giornata di mercato del martedì, possano nuovamente trovare ubicazione sotto il medesimo porticato. In tal caso, come concordato con i rappresentanti delle categorie interessate, queste ultime, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale, dovranno mettere a disposizione adeguato e congruo numero di personale volontario in grado di monitorare gli accessi;

il Trovarobe (Mercato degli hobbisti), ordinariamente presente nell’area di Piazza Europa, possa nuovamente svolgersi nella medesima area. In tal caso, come concordato con i rappresentanti delle categorie interessate, queste ultime, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale, dovranno mettere a disposizione adeguato e congruo numero di personale volontario in grado di monitorare gli accessi; c) per le aree di mercato nel seguito indicate:

PIAZZA GALIMBERTI/VIA ROMA (martedì)

PIAZZA SEMINARIO (martedì)

è prevista la delimitazione dell’area rialzata di Piazza Galimberti occupata dai banchi di vendita con il posizionamento di transenne, nastri bianchi e rossi e, dopo l’allestimento dei banchi, saranno consentiti due soli punti di ingresso e di uscita pedonale, al fine di monitorare la situazione e prevedere limitazioni all’accesso della clientela qualora si rilevasse un eccessivo addensamento sull’area mercatale. I punti di ingresso e uscita saranno posizionati in testata alla Piazza sia sul lato prospiciente Corso Nizza, sia su quello prospiciente Via Roma e solo in corrispondenza di specifiche corsie a senso unico di percorrenza, al fine di garantire un flusso ordinato e controllato all’interno del mercato stesso. Nell’area di mercato entro la Piazza Galimberti, le corsie a doppio senso di marcia non dovranno avere larghezza inferiore a 4,10 metri tra banchi affacciati, quelle a senso unico non inferiore a 3,00 metri. Verranno predisposti varchi agli accessi su via Pascal e Via Bonelli (angolo Piazza Galimberti), Via Seminario (angolo Via Amedeo Rossi), Via Carlo Pascal (angolo Via Cesare Battisti) (vedasi ALLEGATO 1). Lungo via Roma saranno interdetti gli accessi pedonali all’area mercatale dalle vie Vicolo Cattedrale, Via Peveragno, Via Cacciatori delle Alpi, Vicolo Quattro Martiri, Via Fratelli Vaschetto, Via Armando Diaz. La corsia centrale dovrà ess
ere sgombra da impedimenti e misurare una larghezza non inferiore a 5 metri tra banchi prospicenti (vedasi ALLEGATO 2a e 2b). Rispetto alla situazione ordinaria, gli operatori dovranno adoperarsi ove possibile al fine di realizzare l’accorpamento dei banchi dello stesso proprietario. I posteggi del settore non alimentare presenti in Piazza Seminario nella giornata di mercato del martedì, qualora si verifichino situazioni in contrasto con il DPCM 11 giugno 2020 e con la DPGR n.68 del 13 giugno 2020, dovranno essere riposizionati nei posteggi vacanti e, in subordine, in fondo a Via Roma in direzione di palazzo San Giovanni, con riassegnazione provvisoria dei posti a carico dei rappresentanti della categoria degli esercenti l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, così come concordato con gli stessi. d) non sono previsti contingentamenti nell’accedere alle aree di mercato nel seguito indicate, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta), effettuando la segnatura a terra degli spazi e predisponendo, con onere a carico degli operatori, un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus COVID-19 e, all’occorrenza, si attivi per disciplinare l’afflusso dei clienti in prossimità degli accessi al mercato: 

DONATELLO (martedì - venerdì);

MADONNA DELL’OLMO (sabato mattina);

SAN PIO – CERIALDO (sabato mattina);

PIAZZA VIRGINIO (martedì e venerdì);

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE “Campagna Amica” (sabato mattina);

PIAZZA BIANCANI “MerCu” (mercoledì pomeriggio);

Vengono allegate alla presente ordinanza planimetrie (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2a e 2b) che formalizzano l’impostazione di cui alla presente Ordinanza. Le stesse potranno essere adeguate sulla base delle necessità che dovessero presentarsi, senza che tali modifiche debbano necessariamente prevedere emissione di nuova ordinanza. 2) per tutti i mercati di cui al precedente punto 1, alla generalità degli operatori l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al prot. 20/96/CR1/COV19. In particolar modo, gli operatori dovranno: 

procedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 

obbligatoriamente utilizzare le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; 

mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani per ogni banco; ?garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori 

anche nelle operazioni di carico e scarico;nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 

cliente, obbligare quest’ultimo alla disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

in caso di vendita di beni usati, procedere alla pulizia e alla disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. 

l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti nelle aree mercatali e nei luoghi di attesa per l’accesso alle stesse. 

Le disposizioni della presente ordinanza hanno validità dal giorno 23 giugno 2020 e sono efficaci fino a successivo provvedimento di revoca. 

DISPONE 

che i rappresentanti della categoria dei commercianti ambulanti provvedano al posizionamento di adeguata
e congrua cartellonistica per informare la clientela sui corretti comportamenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: regole di distanziamento interpersonale, igienizzazione mani, uso guanti monouso per il maneggiamento della merce, utilizzo delle mascherine); 

che i rappresentanti della categoria dei commercianti ambulanti garantiscano un costante ed efficace monitoraggio degli afflussi al fine di prevenire possibili assembramenti, attraverso la messa a disposizione di adeguato e congruo numero di personale volontario;

 il personale di Polizia Locale è incaricato di effettuare le ordinarie operazioni di vigilanza e di polizia annonaria;

di revocare integralmente e di sostituire, con la presente, la propria precedente ordinanza n.270 del 25/05/2020.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio dell’attività di vendita, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

IL SINDACO DEL COMUNE DI CUNEO F.to dott. Federico BORGNA (documento firmato digitalmente) Si dispone che la presente Ordinanza: 

sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo, sul sito internet del Comune;

sia trasmessa al Comando Polizia Locale, al Settore Lavori Pubblici, al Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio e al Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive per tutto quanto di loro competenza;

sia trasmessa all’ufficio comunicazione del Comune per l’inoltro agli organi di informazione. Si dispone altresì che l’ordinanza:

sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a: 

Prefettura di Cuneo (gabinettoprefcn@pec.interno.it);Questura di Cuneo (gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it) ;Comando Provinciale dei Carabinieri (tcn26421@pec.carabinieri.it) ; 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza (CN0500000p@pec.gdf.it); ? Comando provinciale Vigili del fuoco (com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it); 

sia trasmessa alle associazioni di categoria per la divulgazione presso i propri associati:

Confcommercio Cuneo - FIVA (ascom-confcommerciocuneo@multipec.it);Confartigianato Cuneo (confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it);Coldiretti Cuneo (segreteria.cn@coldiretti.it); GOIA – UGL (carlo.cerrina@legalmail.it). 

(Foto gentilmente concesse dalla pagina Facebook "Cuneo Succede")

 

 

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