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Edizione del 15/06/2020
Estratto da pag. 1
NORME COMPORTAMENTI E REGOLE IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020 â€" Audiopress â€" Agenzia di Stampa a rilevanza nazionale
A fondo pagina troverete gli allegati della normativa sottocitata e i link utili per autocertificazioni, informazioni dalla Regione e risposte alle FAQ dal Ministero13 GIUGNO 2020 – D.G.R N. 68 del 13 giugno 2020Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l ordinanza n. 68 del 13 giugno 2020, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino al 14 luglio.In particolare, in linea con quanto previsto dal Dpcm 11 giugno, sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all aria aperta e con l ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e delle Linee guida nazionali.Le visite nelle RSA, in linea con il Decreto dell 11 giugno, sono limitate ai casi previsti dalle direzioni sanitarie delle strutture, adottando le misure di prevenzione e sicurezza previste dal Dpcm.Da lunedì 15, inoltre, riaprono in Piemonte centri benessere e centri termali, circoli culturali, centri sociali e sale gioco, secondo le rispettive Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo. Riaprono anche, teatri, cinema e sale concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all aperto sempre nel rispetto delle apposite Linee guida. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, invece, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, è consentito solo in forma statica.11 GIUGNO 2020 – D.P.C.M. dell 11 giugno 2020Il Presidente del Consiglio ha annunciato di aver firmato il Dpcm 11 giugno che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Il provvedimento è valido dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020. 05 GIUGNO 2020 – D.G.R. N. 66 del 05 giugno 2020 E stata firmata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l ordinanza n. 66 del 05 giugno 2020, che dispone, a partire dal 06 giugno 2020 – la ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza ( dove non è possibile in FAD)- la riapertura degli impianti di risalita- la possibilità per i sindaci di autorizzare nei propri comuni la riapertura di giostre e luna park.05 MAGGIO 2020 Ordinanza del Sindaco che con l apertura del Cimitero a partire dal 06 maggio impone l uso delle mascherine e dei guanti durante la visita ai defunti in modo particolare per l uso delle attrezzature comuni come gli annaffiatoi scope scale ecc…04 MAGGIO 2020 Modifica elenchi allegati al DPCM del 26 APRILE – CODICI ADECCO vedi fondo pagina02 MAGGIO 2020 – DGR N. 50 del 02 maggio 2020EMERGENZA CORONA VIRUS. ORDINANZA N. 50 PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTEL ordinanza della Regione introduce poche modifiche rispetto al DPCM del 26 Aprile. Entrerà in vigore da lunedì 4 Maggio e sarà valida fino al 17 Maggio.-ACCESSO alle attività commerciali è consentito per una sola persona fatto salvo i casi di assistenza-BLOCCO slot machine, ….per impedirne la permanenza degli avventori al fine del gioco dentro i locali-DISCIPLINA per l allevamento e addestramento individuale dei cavalli all interno dei maneggi-AUTORIZZATE attività d toelettatura di animali da compagnia senza contatto tra persone-AUTORIZZATI gli spostamenti verso le seconde case all interno del territorio regionale PER MANUTENZIONE E ATTIVITA INDIFFERIBILI E URGENTI (DECADENZA LOCAZIONI,…) CON RIENTRO IN GIORNATA-SOSPENSIONE dell attività degli uffici Regionali , Provinciali , Comunali fatta salva l erogazione delle attività indifferibili ed urgenti.30 APRILE 2020 – DGR N. 49 del 30 aprile 2020- l attività di ristorazione d asporto sarà consentita a decorrere dal 4 maggio 2020 su tutto il territorio regionale, città metropolitana di Torino esclusa, che dovrà attendere sabato 9 maggio 2020.26 APRILE 2020 – DPCM del 26 aprile 2020 Si continuano ad applicare le misure di contenimento adottate dalle Regioni, anche d intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.INIZIO FASE 2 NOVITA Le disposizioni del nuovo decreto si applicano dalla data del 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.Aggiormento
codici Ateco – allegato 3Concessa l attività di asporto da pubblici esercizi con l obbligo di rispettare la distanza di sicurezza ….Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ….e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti .. rispettando il divieto di assembramento e distanziamento interpersonale ….L ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendano i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).Cerimonie funebri con la partecipazione solo dei congiunti fino a un massimo de 15 persone preferibilmente all aperto con protezione per le vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza….L accesso ai parchi …senza assembramento e con distanza di sicurezza interpersonale , rimangono chiuse le aree attrezzate per i l gioco dei bambiniE consentito svolgere individualmente attività sportiva motoria…..Obbligo sul intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico chiusi inclusi i mezzi pubblici e in tute le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza . Nono sono obbligati i bambini al di sotto dei sei anni, nonché soggetti con forme di disabilità non compatibili 10 APRILE 2020- DPCM del 10 aprile 2020 (sostituito in parte dal DPCM del 26 aprile 2020)06 APRILE 2020- DGR N. 38 del 6 aprile – Servizio di trasporto pubblico non di linea Si stabilisce che – è consentito al servizio di trasporto pubblico non di linea per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali;- lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio;- la tariffa per la consegna a domicilio avrà un tetto massimo di • € 7,50 se avviene entro 2,5 km • € 10 se avviene all interno del medesimo Comune • € 15 se avviene passando per più Comuni.Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi05 APRILE 2020- Circolare Ministero della Sanità 11285 Servizi Funebri D.L. 19/2020