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Edizione del 14/06/2020
Estratto da pag. 1
Zone rosse, Regione Lombardia responsabile. Le norme che inchiodano Fontana&C
"Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa". Questo semplice passaggio della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 salva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella disputa sulle responsabilità, su cui sta indagando la Procura di Bergamo, della vicenda delle competenze dell'istituzione delle zone rosse e dei ritardi d'intervento per la gestione dei focolai di coronavirus nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro agli inizi di marzo. Passaggio che inchioda invece il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e i gestori degli enti locali che stanno puntando il dito invece contro il governo per il caso. Un articolo di Blitz Quotidiano a firma Pino Nicotri cita, infatti nell'ordine un decreto legge (del 23 febbraio del 2020), una legge ordinaria ( del 23 dicembre 1978 ), un decreto legislativo (del 31 marzo 1998) e una legge costituzionale (del 18 ottobre 2001 ) per tracciare il quadro normativo in cui si inquadra giuridicamente il caso dell'istituzione delle zone rosse e dell'individuazione delle responsabilità. Eccoli:IL DECRETO LEGGEL’articolo 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020 n. 13, intitolato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prescrive che: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti [la sottolineatura è di Blitz], con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. L’articolo 2 dello stesso decreto legge, articolo intitolato “Ulteriori misure di gestione dell’emergenza”, prevede inoltre che: “1. Le autorità competenti [idem], con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”. Veniamo ora ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 3, intitolato “Attuazione delle misure di contenimento”. I due commi prescrivono quanto segue: “Comma 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Comma 2. Nelle MORE dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [il maiuscolo e la sottolineature sono di Blitz] di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”. Fin qui è dunque chiaro che in caso di ritardi – le famose more – da parte del capo del governo, e comunque anche durante il tempo di elaborazione delle sue decisioni, anche ALTRE autorià possono adottare – “nei casi di estrema necessità ed urgenza”, quali erano sicuramente i casi della Val Seriana e di Ber
gamo – le misure ritenute più opportune. Vale a dire: “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.Cosa dicono i citati articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112?LA LEGGE ORDINARIA– Articolo 32 della legge n. 833/1978. Legge che, si noti bene, istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e quindo dovrebbe essere imparata a memoria anche da tutti gli assessori regionali alla Sanità, o Welfare che dir si voglia, come Giulio Gallera della Regione Lombardia:“(Funzioni di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria) Il Ministro della sanita’ puo’ emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni. La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita’ pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia’ esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. E’ quindi già assodato da tale articolo 32 che sia i presidenti di Regione, come il leghista Attilio Fontana presidente della Lombardia, che i sindaci, come il piddino Giuseppe Sala sindaco di Milano, il piddino Giorgio Gori sindaco di Bergamo e i loro colleghi della Val Seriana le zone rosse potevano benissimo deciderle loro dove ritenevano più opportuno. Ma, come sappiamo, NON lo hanno fatto. IL DECRETO LEGISLATIVO– Articolo 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998, articolo intitolato significativamente Interventi d’urgenza:“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu’ comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1”. Come si vede, l’articolo 117 conferma che sia i singoli sindaci di Milano, Bergamo e Val Seriana sia la Regione Lombardia le zone rosse nei territori di propria competenza potevano – e dovevano – dichiararle loro. Ma, come pure sappiano bene, NON lo hanno fatto.LA LEGGE COSTITUZIONALEA completare il quadro c’è anche la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, intitolata Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. Legge che ha modificato l’articolo 117 della nostra Costituzione specificando che 17 argomenti, debitamente elencati, sono prerogativa delle leggi dello Stato mentre altri 20 -compresa la tutela della salute e il governo del territorio – sono “materie di legislazione concorrente”, dove l’espressione “legislazione concorrente” indica la normativa disciplinante una certa materia di competenza sia statale che regionale contenuta nella Costituzione. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa [idem], salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Nell’ultima frase "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa", il passaggio normativo che dice c
hiaramente a chi spettava la potestà dell'intervento e cioè a Fontana&C.