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Edizione del 13/06/2020
Estratto da pag. 1
In Gazzetta il nuovo Dpcm, parte la Fase 3. Ecco le novità
Ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020che detta ulteriori misure per contrastare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19. È il cosiddetto avvio della fase 3.Il provvedimento sostituisce il DPCM 17 maggio 2020, sebbene presenti diversedisposizioni, che si pongono in linea di continuità con quest’ultimo: le normedel DPCM hanno validità dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020.In sintesi, il DPCM dispone:- l’apertura di nuove attività, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo,centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Taliattività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività deglistabilimenti balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM,possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamenteaccertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica neipropri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guidaapplicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dallaConferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principicontenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);- in continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività dellestrutture ricettive non è soggetto al vaglio regionale preventivo, purché leattività siano esercitate nel rispetto dei protocolli e delle linee guidaadottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle ProvinceAutonome.- quanto alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCMricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull’interoterritorio nazionale continuino ad applicarsi i protocolli di sicurezzaanti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);- per gli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM:1) conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da eper gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo diSchengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di SanMarino e Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 1);2) prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da eper Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restandoin ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione oresidenza (art. 6, co. 2).Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da taliterritori sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamentofiduciario di 14 giorni.Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:- l’equipaggio dei mezzi di trasporto;- il personale viaggiante;- il personale sanitario in ingresso in Italia;- i lavoratori transfrontalieri;- il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italiaper spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata nonsuperiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione,avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate diulteriori 48);- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, diassoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a120 ore.Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall’obbligodella quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso inItalia per comprovati motivi di lavoro. È ragionevole ritenere che i relativispostamenti siano in realtà riconducibili a quelli liberalizzati e non soggettia limitazioni ai sensi dell’art. 6, co. 1 del DPCM in oggetto e che, quindi, isoggetti interessati siano esentati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria eisolamento fiduciario ai sensi dell’art. 6, co. 3 e 4, dello stesso DPCM.