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Edizione del 13/06/2020
Estratto da pag. 1
Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha emanato l’ordinanza contingibile e urgente numero 17, con ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che avrà validità dal 15 al 30 giugno e che dispone l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti con le linee guida contenute nel DPCM dell’ 11 giugno 2020. L’ordinanza consente inoltre, per motivate esigenze connesse al percorso di studio, il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio.Ad integrazione dell’ordinanza n.16 del 3 giugno scorso, il provvedimento consentirà poi la riapertura anche delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot. Potranno riprendere poi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché fiere e congressi.Infine dal 19 giugno sarà dato il via libera anche allo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Ordinanza contingibile e urgente n. 17 /PC Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Vista la propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, qui integralmente richiamata, in particolare per quanto previsto al punto 2, che consente, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento di alcune attività economiche e sociali; Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale in quanto, sulla base dei dati forniti in data 12 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da Covid-19 registra n. 18 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020; Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 5 giugno 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio; Viste le linee guida approvate il 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020, con le quali le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e aggiornate ed integrate il 25 maggio 2020 sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali;
Preso atto che le precitate Linee guida sono state recepite e fanno parte integrante del DPCM del 11 giugno 2020; Riscontrato che con il richiamato DPCM del 11 giugno 2020 sono state aggiornate anche le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8; 2 / 3 Rilevato che è necessario consentire il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze con
nesse al percorso di studio, nonostante l’attività didattica presso le Università degli Studi sia sospesa; Richiamato il punto 6. della propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020 che prevede che in caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e/o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza; Ritenuto pertanto di aggiornare e integrare la propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, consentendo lo svolgimento di ulteriori attività economiche e sociali, prevedendo la pubblicazione delle sopra citate linee guida, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, con specifica indicazione come data di decorrenza del 15 giugno 2020; Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 12 giugno 2020 prot.13166/P
ORDINA 1. che sia consentito l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM dell’ 11 giugno 2020, integrate dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o eventuali successive disposizioni regionali; 2. che siano consentiti il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità; 3. che sia consentito, ad integrazione del punto 2 della propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, in conformità alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate: a) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot; b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; c) fiere e congressi; 4. che sia consentito dal 19 giugno 2020, ad integrazione del punto 2 della propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, in conformità alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; 5. restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.16/PC del 3 giugno 2020, che si intendono qui integralmente richiamante. 3 / 3 La presente ordinanza e le linee guida approvate il 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con specifica indicazione come data di decorrenza del 15 giugno 2020, sono pubblicate sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza ha validità dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friu
li Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Trieste – Palmanova, 12 giugno 2020 IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA