corrierenazionale.net
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 309
Edizione del 08/06/2020
Estratto da pag. 1
Riapertura delle piscine condominiali. Le linee guida
Riapertura delle piscine condominiali. Le linee guida
Riapertura delle piscine condominiali tra prescrizioni normative e responsabilità dell’amministratore di condominio
Noi e il Condominio
8 Giugno 2020
di Roberto Rizzo (www.condominiocaffe.it)
Dal 25 maggio è stata nuovamente consentita l’attività sportiva e, motoria in genere, anche nelle piscine.
Fatta salva l’esistenza di specifica normazione locale che possa prevedere restrizioni particolari o ulteriori e l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 in tema di “aspetti igienico sanitari”, le norme sopra richiamate riguardano direttamente le piscine pubbliche, le piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (ad es. agriturismi, camping etc.); si ritiene, tuttavia, che le stesse possano pacificamente essere riferite anche alle piscine condominiali, soprattutto se aperte all’accesso di terzi, ospiti dei condòmini, mentre non riguardano quelle di cura e riabilitazione, quelle termali e quelle alimentate ad acqua di mare.
Bisogna premettere, inoltre, che le linee guida che andremo ad illustrare, tengono conto prioritariamente di due fattori:
1) il perdurare dello stato di emergenza sino –almeno- a tutto il 31 luglio 2020 ed il conseguente persistente divieto di assembramento;
2) l’obbligo di distanziamento sociale, con i quali bisognerà necessariamente fare i conti per riaprire gli impianti ai fruitori, siano essi condòmini o estranei al condominio.
Sulla scorta di queste preliminari considerazioni, possiamo addentrarci nell’oggetto specifico della trattazione.
Il primo elemento da segnalare è che quando l’impianto abbia determinate caratteristiche dimensionali, o lo prevedano apposite normative regionali o comunali, può essere necessaria l’assunzione di un assistente bagnante; in questo caso, l’assunzione è di chiara competenza assembleare, mentre il ruolo del datore di lavoro viene assunto dall’amministratore p.t., con la sua conseguente soggezione agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. Va detto al riguardo che, se sino ad ora, di fatto, le assemblee condominiali sono state sostanzialmente interdette, con l’aggiornamento delle Faq –in apertura della Fase 3, ed almeno in via teorica- le assemblee condominiali “in presenza” possono essere nuovamente tenute, sia pure nel rispetto della distanza interpersonale e di rigidi protocolli di sicurezza. Sulla carta, dunque, anche per la concomitante possibilità di tenere assemblee da remoto, certamente meno rischiose, la condizione dell’assunzione del personale di vasca, ove necessario, potrebbe essere –più o meno- agevolmente superata.
Sempre che l’assemblea non decida di dare in appalto ad una società esterna la gestione dell’impianto da riaprire, svincolando così l’amministratore da tutta una serie di incombenze, anche relative alla tutela del personale lavoratore “in vasca”, vediamo, attraverso una tabella sinottica riepilogativa –sia pure sintetica- il contenuto delle linee guida che regolano il rigido protocollo di riapertura dei singoli impianti.
Allegato 17 del al DPCM 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”
SOGGETTO OBBLIGATO
ADEMPIMENTO
Amministratore o Gestore Impianto
Fornire i dispositivi di protezione individuale al personale di vasca che siano idonei ad assicurare al meglio la salute dei lavoratori.
Amministratore o Gestore Impianto
Consentire l’accesso agli ospiti tramite prenotazione e mantenere l’elenco per almeno 14 giorni. Tale elenco costituirà un allegato da riportare nel Registro di Anagrafe Sicurezza.
Amministratore o Gestore Impianto
Predisporre adeguata informativa sull’utilizzo dello spazio comune da inserire nel R.A.S. e sulle misure
di prevenzione adottate.
Assistenti Bagnanti*
Rilevare la temperatura corporea prima dell’accesso in piscina e vietarlo ai fruitori con una temperatura superiore ai 37,5° C.*(Trattasi di precauzione eventuale e facoltativa)
Amministratore o Gestore Impianto
Predisporre adeguata segnaletica sia per disciplinare il flusso in entrata ed in uscita dall’impianto, avendo cura di separare i percorsi, che per sensibilizzare al massimo i bagnanti sui comportamenti da seguire.
Amministratore o Gestore Impianto
Le piscine finalizzate a gioco acquatico possono restare aperte solo se convertite in vasche di balneazione e dotate di minimi supporti ludici. Se non possono essere garantiti distanziamento sociale e rispetto dei parametri biochimici dell’acqua, non potranno riaprire.
Amministratore o Gestore Impianto
Prima dell’apertura dovrà essere predisposto un documento di valutazione del rischio da sottoporre ad ogni frequentatore della piscina. In ogni caso dovranno essere vietate aggregazioni in acqua e rispettata la distanza di affollamento in vasca di almeno 7 mq a persona.
Amministratore o Gestore Impianto
Fornire dispenser con soluzioni idroalcoliche, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani prima dell’ingresso.
Amministratore o Gestore Impianto
Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro negli spogliatoi.
Amministratore o Gestore Impianto
Consentire l’uso di attrezzatura da bordo vasca in modo da favorire la distanza di almeno 1,5 mt. tra persone di diverse famiglie.
Amministratore o Gestore Impianto
Pulire e disinfettare frequentemente sia le parti comuni, sia i supporti da bordo vasca, vietandone uso promiscuo.
Amministratore o Gestore Impianto
Verificare costantemente che la densità del cloro presente in acqua corrisponda a quella indicata nell’allegato 17 ed effettuare analisi biochimiche, prima dell’apertura, secondo l’accordo Stato Regioni del 16.01.2003
covid19 piscine riapertura Last modified: 8 Giugno 2020
Previous Story: Gli abusi edilizi, segnalati dal vicino di casa, vanno sanzionati dal Comune
di Roberto Rizzo (www.condominiocaffe.it)
Dal 25 maggio è stata nuovamente consentita l’attività sportiva e, motoria in genere, anche nelle piscine.
Fatta salva l’esistenza di specifica normazione locale che possa prevedere restrizioni particolari o ulteriori e l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 in tema di “aspetti igienico sanitari”, le norme sopra richiamate riguardano direttamente le piscine pubbliche, le piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (ad es. agriturismi, camping etc.); si ritiene, tuttavia, che le stesse possano pacificamente essere riferite anche alle piscine condominiali, soprattutto se aperte all’accesso di terzi, ospiti dei condòmini, mentre non riguardano quelle di cura e riabilitazione, quelle termali e quelle alimentate ad acqua di mare.
Bisogna premettere, inoltre, che le linee guida che andremo ad illustrare, tengono conto prioritariamente di due fattori:
1) il perdurare dello stato di emergenza sino –almeno- a tutto il 31 luglio 2020 ed il conseguente persistente divieto di assembramento;
2) l’obbligo di distanziamento sociale, con i quali bisognerà necessariamente fare i conti per riaprire gli impianti ai fruitori, siano essi condòmini o estranei al condominio.
Sulla scorta di queste preliminari considerazioni, possiamo addentrarci nell’oggetto specifico della trattazione.
Il primo elemento da segnalare è che quando l’impianto abbia determinate caratteristiche dimensionali, o lo prevedano apposite normative regionali o comunali, può essere necessaria l’assunzione di un assistente bagnante; in questo caso, l’assunzione è di chiara competenza assembleare, mentre il ruolo del datore di lavoro
viene assunto dall’amministratore p.t., con la sua conseguente soggezione agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. Va detto al riguardo che, se sino ad ora, di fatto, le assemblee condominiali sono state sostanzialmente interdette, con l’aggiornamento delle Faq –in apertura della Fase 3, ed almeno in via teorica- le assemblee condominiali “in presenza” possono essere nuovamente tenute, sia pure nel rispetto della distanza interpersonale e di rigidi protocolli di sicurezza. Sulla carta, dunque, anche per la concomitante possibilità di tenere assemblee da remoto, certamente meno rischiose, la condizione dell’assunzione del personale di vasca, ove necessario, potrebbe essere –più o meno- agevolmente superata.
Sempre che l’assemblea non decida di dare in appalto ad una società esterna la gestione dell’impianto da riaprire, svincolando così l’amministratore da tutta una serie di incombenze, anche relative alla tutela del personale lavoratore “in vasca”, vediamo, attraverso una tabella sinottica riepilogativa –sia pure sintetica- il contenuto delle linee guida che regolano il rigido protocollo di riapertura dei singoli impianti.
Allegato 17 del al DPCM 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”
SOGGETTO OBBLIGATO
ADEMPIMENTO
Amministratore o Gestore Impianto
Fornire i dispositivi di protezione individuale al personale di vasca che siano idonei ad assicurare al meglio la salute dei lavoratori.
Amministratore o Gestore Impianto
Consentire l’accesso agli ospiti tramite prenotazione e mantenere l’elenco per almeno 14 giorni. Tale elenco costituirà un allegato da riportare nel Registro di Anagrafe Sicurezza.
Amministratore o Gestore Impianto
Predisporre adeguata informativa sull’utilizzo dello spazio comune da inserire nel R.A.S. e sulle misure di prevenzione adottate.
Assistenti Bagnanti*
Rilevare la temperatura corporea prima dell’accesso in piscina e vietarlo ai fruitori con una temperatura superiore ai 37,5° C.*(Trattasi di precauzione eventuale e facoltativa)
Amministratore o Gestore Impianto
Predisporre adeguata segnaletica sia per disciplinare il flusso in entrata ed in uscita dall’impianto, avendo cura di separare i percorsi, che per sensibilizzare al massimo i bagnanti sui comportamenti da seguire.
Amministratore o Gestore Impianto
Le piscine finalizzate a gioco acquatico possono restare aperte solo se convertite in vasche di balneazione e dotate di minimi supporti ludici. Se non possono essere garantiti distanziamento sociale e rispetto dei parametri biochimici dell’acqua, non potranno riaprire.
Amministratore o Gestore Impianto
Prima dell’apertura dovrà essere predisposto un documento di valutazione del rischio da sottoporre ad ogni frequentatore della piscina. In ogni caso dovranno essere vietate aggregazioni in acqua e rispettata la distanza di affollamento in vasca di almeno 7 mq a persona.
Amministratore o Gestore Impianto
Fornire dispenser con soluzioni idroalcoliche, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani prima dell’ingresso.
Amministratore o Gestore Impianto
Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro negli spogliatoi.
Amministratore o Gestore Impianto
Consentire l’uso di attrezzatura da bordo vasca in modo da favorire la distanza di almeno 1,5 mt. tra persone di diverse famiglie.
Amministratore o Gestore Impianto
Pulire e disinfettare frequentemente sia le parti comuni, sia i supporti da bordo vasca, vietandone uso promiscuo.
Amministratore o Gestore Impianto
Verificare costantemente che la densità del cloro presente in acqua corrisponda a quella indicata nell’allegato 17 ed effettuare analisi biochimiche, prima dell’apertura, secondo l’accordo Stato Regioni del 16.01.2003