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Edizione del 08/06/2020
Estratto da pag. 1
CORONAVIRUS; TESEI FIRMA ORDINANZA PER APERTURA CENTRI ESTIVI PER INFANZIA E ADOLESCENTI DAL 15 GIUGNO
Perugia, 5 giugno 2020 – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l’ordinanza nr. 30 che autorizza il riavvio dal prossimo 15 giugno dei centri estivi per l’infanzia e adolescenti.
“A decorrere dal 15 giugno 2020 – recita l’art. 1 dell’ordinanza – è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari”.
Nei successivi commi ed articoli l’ordinanza specifica modalità e procedure da adottare per dar vita all’attività dei centri, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida approvate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
atto n. 30 del 05/06/2020 1
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
05 giugno 2020, n. 30
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
– Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria ;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali ;”
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale.” ;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è
stata dichiarata la pandemia ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19?, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19?;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si
assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano
sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in
tempi differiti ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori
misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19? e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate
dall’inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID 2019;
Dato atto, altresì, dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
Rilevato che l’Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato
studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e
culturali attualmente sospese, subordinando l’attuazione dello stesso ad un attento
monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla
sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato
scientifico regionale da tempo insediato ;
Rilevato che a seguito dell’analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti
alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischiosità
delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva
economica particolarmente compromessa ;
Considerato che:
- l’Umbria, come altre regioni ha un indice di contagiosità estremamente basso
differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali ;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente
l’evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento
ed indirizzo della Regione e dell’Università e ad una capillare presenza di strutture
territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi
di contagio ;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una
massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione
che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale ;
- in particolare si raccomanda comunque l’applicazione dei principi contenuti nelle guide
regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di
specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria ;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e
pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19,
approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono
raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con
l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori ;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in
data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;
Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della
salute dei lavoratori e degli utenti/clienti e che comunque :
• si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di
operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori
autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e
produttivi;
• in particolare si raccomanda l’applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per
la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già
condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria, nonché l’effettuazione di test
sie
rologici sugli operatori da effettuarsi all’inizio dell’attività e, successivamente, ogni 10
giorni con le modalità di cui al documento elaborato dal COR regionale ed inviato alle
parti sociali; la misurazione quotidiana della temperatura e l’impostazione di nuova
metodica di lavoro e di adeguato piano sanitario;
O R D I N A
Art. 1
1. A decorrere dal 15 giugno 2020 è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludicoricreative
– centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di
accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari.
2. L’apertura avviene nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di
cui all’allegato n. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19?, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Art. 2
1. Il progetto di attività viene elaborato dal soggetto gestore ricomprendendo la relativa
assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli
adolescenti accolti, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto.
2. Gli aspetti presi in considerazione riguardano:
1) l’accessibilità;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo
della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed
adolescenti;
8) i triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.
Art. 3
1. In ordine agli operatori, oltre a quanto disposto dalle linee guida citate, in via
complementare, è possibile coinvolgere operatori volontari e volontari del servizio civile,
opportunamente formati.
2. Sempre in via complementare, ferma restando la presenza minima di personale, ciascun
gruppo potrà essere affiancato da un massimo di due adolescenti della fascia 16/17 anni di
età e da non considerare ai fini del calcolo del rapporto utenti/personale, per il supporto al
gruppo stesso, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile
del centro estivo
Art. 4
1. L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione da parte del soggetto legale
rappresentante dell’impresa/ente/soggetto gestore dell’attività della certificazione di inizio
attività correlata dalla scheda del progetto e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestanti la piena corrispondenza del
progetto alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8 al dpcm n. 19/2020 al
Comune e all’autorità sanitaria competente.
L’attività oggetto della comunicazione potrà essere iniziata dal momento della
presentazione della certificazione. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e dei
presupposti o di mancata conformazione alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n.
8 al dpcm n. 19/2020, accertata nel corso dei controlli a cura del Comune o della autorità
sanitaria competente, l’attività potrà essere sospesa.
Il legale rappresentante dell’impresa/ente gestore dell’attività sottoscrive con i genitori
degli utenti del servizio patti di responsabilità condivisa.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della
Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI
Umbria e ai Sindaci dell’Umbria.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 05/06/2020 Presidente Donatella Tesei
fonte: agenzia umbria notizie