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Dir. Resp.
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Edizione del 03/06/2020
Estratto da pag. 1
MISURE ADOTTATE
Ordinanze del Sindaco
Ordinanze regionali
Decreti Legge e Ordinanze del Governo
Nuove disposizioni valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, il DPCM del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020.
SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE: gli spostamenti delle persone non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, possono adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI: dal 3 giugno 2020 sono consentiti gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero.
CELEBRAZIONI LITURGICHE: riprendono le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio - Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione Veneto.
ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI: è consentito l'accesso al pubblico condizionato al rispetto del divieto di assembramento e alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
Attenzione: nel Comune di Padova i parchi gioco e le giostrine riaprono sabato 23 maggio.
ATTIVITA' LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE: dall'1 giugno 2020, è consentita la ripresa dei servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti). Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020.
PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: è consentito l'accesso a palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.
ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
MUSEI: è consentito l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Inoltre
Nella Regione
del Veneto è obbligatorio usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (ordinanza regionale n. 55 del 29/05/ 2020).
Attenzione: il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine standard (tipo chirurgico) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (ordinanza n.11/2020).
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE (ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020)