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Edizione del 30/05/2020
Estratto da pag. 1
San Giorgio in Bosco: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO n. 55 del 29.05.2020
[logo][immagine_n] ORDINANZA REGIONE VENETO NR. 55 DEL 29 MAGGIO 2020SPOSTAMENTI INDIVIDUALI Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi alchiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibilegarantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra nonconviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità noncompatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti cheinteragiscono con i predetti.Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogodi lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, èobbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra nonconviventi.? Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra nonconviventi.? Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni oProvince Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sitodell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento pervisite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte diresidenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lospostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nellacomunicazione congiunta di cui al precedente periodo. ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI? Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sonosvolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle AttivitàEconomiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome? A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimentibalneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati?? L’ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione dellesanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 da 400 a1.000 euro. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid19”Allegati • AllegatoORDINANZA REGIONE VENETO NR.docx(Comune di San Giorgio in Bosco)Please follow and like us:[tO4laAAAAA]fb-share-iconTweetfb-share-icon