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Edizione del 28/05/2020
Estratto da pag. 1
Decreto liquidit?. Oggi il voto di fiducia alla Camera sul testo licenziato dalle Commissioni Finanze e Attivit? Produttive
Alle 16:30 prenderanno il via le dichiarazioni di voto, a seguire, a partiredalle 18 ci sarà la chiama per appello nominale. Nel testo approvato dalla VI eX Commissioni erano state introdotte alcune novità per la sanità, qualila distribuzione per conto dei farmaci ospedalieri nelle farmacie, lasalvaguardia del Consiglio di Amministrazione dell'Agenas dopo la nomina diDomenico Mantoan a commissario, e la progettazione e realizzazione del nuovoospedale di Siracusa. IL TESTO[front5658488]26 MAG - È in programma nel pomeriggio il voto sulla questione di fiducia postaieri dal Governo sul Decreto Liquidità, nel testo, senza modifiche, licenziatola scorsa settimana dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive. Alle 16:30prenderanno il via le dichiarazioni di voto, a seguire, a partire dalle 18 cisarà la chiama per appello nominale.Ricordiamo che, durante la fase di esame nelle commissioni, sono stateintrodotte alcune novità. Tra queste, la distribuzione per conto dei farmaciospedalieri nelle farmacie, la salvaguardia del Consiglio di Amministrazionedell'Agenas dopo la nomina di Domenico Mantoan a commissario, e laprogettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Nel provvedimento, ricordiamo, erano presenti anche altre norme di interessesanitario: dal riconoscimento ai medici di medicina generale ed ai pediatri dilibera scelta l'adeguamento delle quote capitaria e oraria ai contenutieconomici contemplati dall’Atto di indirizzo approvato ed integrato il 29agosto 2019, all'adeguamento immediato del trattamento economico riconosciutoanche agli specialisti ambulatoriali. Dalla possibilità di destinare il 20% dei fondi riconosciuti in manovra perl'acquisto di apparecchiature per i medici di medicina generale potrà essereutilizzato per acquistare pulsiossimetri, utili per il videoconsulto con ipazienti, alla semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrativea carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuovepratiche mediche per l’utilizzo di attrezzature radiologiche. Di seguito l'esame delle norme di interesse sanitario, articolo per articolo. Articolo 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre2019, n. 133)Vengono apportate modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo(golden power). Si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notificarelativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, dipartecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese chedetengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionaleulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezzanazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nel corsodell’esame in sede referente, l’ambito di applicazione è stato ulteriormenteesteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l’importazionee distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e diprotezione individuale. Articolo 27-ter (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agliassistiti)Si estende, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, allefarmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale la possibilità dioperare la distribuzione per conto - canale che fuoriesce dalla farmaceuticaconvenzionata - dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta,consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblicoi medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioniregionali. Articolo 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari)Si prevede che, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazionedello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia diCovid-19, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati aprocedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie sarannosottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. La norma in esame chiarisceche la finalità perseguita è quella di contenere il rischio infetti
vo efavorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie. Articolo 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicinaconvenzionata)Viene riconosciuto in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici dimedicina generale ed ai pediatri di libera scelta l'adeguamento delle quotecapitaria e oraria ai contenuti economici contemplati dall’Atto di indirizzoper il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata,approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 edintegrato in data 29 agosto 2019. Il trattamento economico viene erogato ancheper garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata,anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contattodiretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e delpersonale stesso. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dovranno dotare,con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentanoil contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, ecollaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi diprotezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalleRegioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento oin fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali. Le Regioni potranno impegnare il 20% dei fondi ripartiti dalla manovra 2020 perfinanziare l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicinagenerale, per acquistare pulsiossimetri che permettano la valutazione adistanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante ilvideoconsulto. Infine, viene riconosciuto agli specialisti ambulatorialil'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economiciprevisti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivonazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di SettoreRegioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regionie parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il2018. Articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzaturemedico-radiologiche)Si punta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a caricodelle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche medicheper l’utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte dellestrutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la duratadichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrastodelle patologie diffusive Covid-19. Si stabilisce che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tuteladei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioniionizzanti dovuto all’avvio di nuove pratiche medico-radiologiche per lagestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree estrutture sanitarie temporanee ovvero eseguite mediante attrezzatureradiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da Covid-19,incluse le residenze assistite, si intende assolto:1. con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni normative riguardanti laprotezione dalle radiazioni ionizzanti di cui ai Capi VIII (Protezionesanitaria dei lavoratori) e IX (Protezione generale della popolazione) del D.Lgs. n. 230 del 1995;2. con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1, del citatodecreto legislativo, di una semplice comunicazione di avvio dell’attività,corredata dal benestare dell’esperto qualificato. La norma intende pertanto superare sotto il profilo normativo, date le esigenzedi cura durante l’emergenza in corso, le restrizioni all’acquisizione di taliapparecchiature medico-radiologiche con particolare riferimento alle nuovepratiche avviate presso le strutture sanitarie predisposte per l’emergenza,quali aree sanitarie temporanee o ospedali da campo, derogando al tempo diattesa di almeno 30 giorni tra la comunicazione agli organi competenti el’inizio delle attività. Si estende la semplificazione della pro
cedura anche all’utilizzo ed almovimento delle attrezzature medico-radiologiche mobili all’interno dei diversiambienti e nei luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria,comprese le aree e strutture sanitarie temporanee, in relazione a pratiche giàavviate con comunicazione preventiva agli organi competenti alla data dientrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), senza necessità di unanuova comunicazione, neanche in termini di variazione, bensì del solo benestaredell’esperto qualificato, che la struttura deve acquisire agli atti.Il fine della disposizione continua a essere l’alleggerimento e lavelocizzazione delle procedure a carico delle strutture sanitarie, al fine dirispondere in modo ottimale all’emergenza, senza ridurre il livello di tutela. Articolo 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinaliper l'emergenza epidemiologica da Covid)Sono qui previste norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, conriferimento a pazienti affetti dal virus Covid-19, nonché l’uso compassionevoledei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Lemisure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e dianalisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazionelimitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al nuovocoronavirus. Si prevede che l'Aifa possa accedere a tutti i dati degli studiclinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di usoterapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virusCovid-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazioneclinica dei medicinali. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, IIIe IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeuticocompassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissioneconsultiva tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa. Il comitato eticodell'Istituto Spallanzani viene individuato quale comitato etico uniconazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (conriferimento, come detto, ai pazienti affetti da Covid-19) ed esprime ilrelativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione dellaCommissione consultiva tecnico-scientifica dell’Aifa. Per gli studisperimentali senza scopo di lucro non occorrerà la stipula di una specificapolizza assicurativa. Articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamentodell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)Come previsto dall'accordo raggiunto nei giorni scorsi con le Regioni, con la nomina di Domenico Mantoan a commissario dell'Agenas, quest'ultimo assume ipoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statutodell’Agenzia, al Presidente ed al Direttore generale, che decadonoautomaticamente con l'insediamento del Commissario, ad eccezione del Consigliodi Amministrazione. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero dellasalute e le regioni, supporterà la tempestiva attuazione delle direttive delMinistro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologicaCovid-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottatoper fronteggiare l'emergenza. Articolo 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazionedel nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)Si dispone la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e larealizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, dacompletare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenzasanitaria da Covid-19. Il Commissario è nominato con decreto del presidente delConsiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, d’intesa con il presidente della RegioneSicilia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno,prorogabile di un solo anno. L'incarico sarà a titolo gratuito. Al Commissario straor
dinario verrà intestata un'apposita contabilità specialeaperta presso la tesoreria statale, sulla quale saranno assegnate le risorsedisponibili e potranno confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasititolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione delcitato complesso ospedaliero. Giovanni Rodriquez26 maggio 2020