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Edizione del 26/05/2020
Estratto da pag. 1
Portofino: cosa occorre sapere per recarsi nel Borgo
Di seguito l’ultima ordinanza anti contagio coronavirus del sindaco di Portofino Matteo Viacava. Resterà in vigore fino a martedì 2 giugno,festa della Repubblica. Poi occorrerà aggiornarla a seguito delle ordinanze nazionali e regionali.

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Si ordina

Dalla data odierna e fino alle ore 24.00 del 2 giugno 2020 su tutto il territorio comunale di Portofino

1.L’obbligo a tutte le persone presenti sul territorio comunale di Portofino di avere a seguito dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte all’art. 3 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 con obbligo di corretto indosso in tutte le aree e gli spazi in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale e, nello specifico, una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. E’ in ogni caso obbligatorio indossare sempre la suddetta protezione, stante le ridotte dimensioni, nelle seguenti strade/percorsi: Calata Marconi, tutti i portici, Salita SanGiorgio, Via Strada vecchia, Via alla Penisola, Vico Dritto, Vico Traverso, Vico Nuovo, Salitaalla Chiesa, scalinata al porto e scalinata del “Diavolo”

2 L’obbligo su tutto il territorio comunale di Portofino di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività commerciali, uffici pubblici e privati, farmacia, chiese, banche, posta. Tale obbligo sussiste altresì per clienti/persone in coda all’esterno per accedere ai luoghi sopracitati, che dovranno in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di un metro. Le attività dovranno esporre in modo visibile e comprensibile anche a clienti di altre nazionalità, adeguatainformativa su tale obbligo

3 .L’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei veicoli di trasporto pubblico locale, nei veicoli adibiti a servizi di piazza con autovettura, nei veicoli adibiti a servizi di noleggio con conducente per trasporto persone, nelle imbarcazioni adibite a servizio di trasporto pubblico e nelle aree di attesa per l’accesso ai suddetti;4. Fermo restando il rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, sono esentati dagli obblighi indicati nei punti 1), 2), 3) i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con disabilità o patologie certificate non compatibili con l’uso continuativo di protezioni delle vie respiratorie.L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene accurata e continua delle mani, che restano prioritarie

5. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

 6. E’ vietato consumare cibi e bevande su panchine, muretti, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi nonché bivaccare , con vettovagliamenti di qualsiasi genere, su tutto il territorio Comunale ivi comprese le aree portuali;

7. E’ fatto obbligo a tutte le attività Economiche, Produttive e Ricreative rispettare scrupolosamente le Linee di indirizzo presenti negli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome allegate all’Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria, nonché le disposizioni previste dall’ordinanza Regionale n. 29/2020 riguardante la gestione dei rifiuti costituiti da Dispositivi di protezione individuale usati (guanti e mascherine) e tutte le disposizioni di precedenti D.L. e D.P.C.M. attualmente in vigore

8. E’ vietato l’abbandono dei DPI usati (guanti, mascherine) sul territorio;

8. E’ fatto obbligo a Ditte e Imprese che svolgono le attività sul territorio comunale di fornire al Comando della Polizia Locale, all’indirizzo Pec: polizialocaleportofino@pec.it e/o a mezzo e-mail all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.portofino.genova.it: -a) autodichiarazione su carta intestata datata e sottoscritta contente l’elenco del personale dipendente/collaboratore residente o proveniente da fuori da
lla Regione Liguria impiegato in via continuativa per più di tre giorni sul territorio comunale allegando il certificato di negatività (emesso in data recente), o in alternativa autocertificazione datata e sottoscritta dal datore di lavoro contenente la presa d’atto dell’attestazione di negatività (emessa in data recente), relativo al suddetto personale Tale obbligo sussiste anche nei casi di sub-appalto.

9. E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati sul territorio di Portofino da una Regione diversa dalla Liguria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

11. E’ disposta l’apertura del cimitero cittadino per tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 16.00

12. E’ consentita l’apertura del campo sportivo Comunale sito in Salita San Sebastiano in via esclusiva per lo svolgimento del tennis e con accesso consentito ad un massimo di n. 2 persone per volta che, in ogni caso, dovranno mantenere il distanziamento sociale.

13. E’ consentita l’apertura del Circolo Ricreativo San Giorgio, esclusivamente riservato ai soci, nel rispetto del distanziamento sociale e ove questo non sia garantito, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

14. E’ confermatafino al 3 giugno la chiusura al pubblico dei seguenti siti/luoghi: Parco di Castello Brown – Palestra Comunale in Piazza Libertà, Bagni pubblici di Piazza Libertà – Sottopasso di Via Duca degli Abruzzi;

15. E’ consentitol’accesso del pubblico alle spiagge comunali esclusivamente per svolgereattività motorie. E’ vietato lo stazionamento di persone nelle suddette spiagge, ad eccezione di residenti e domiciliati sul territorio di Portofino, nel rispetto del distanziamento sociale;

16. E’ vietato in Molo Umberto I nella parte ricompresa tra Piazza Martiri Olivetta (nei pressi del Ristorante Delfino) e Molo Umberto I (nei pressi della cabina elettrica Comunale) lo stazionamento di persone dovuto a punto di aggregazione e di ritrovo di comitive, nonché di persone in attesa per imbarco su battelli o altro.Detta zona dovrà essere esclusivamente utilizzata come transito pedonale con deviazione dei flussi nelle aree adiacenti, ovvero in Piazza Martiri Olivetta o in Molo Umberto I lungo la banchina, evitando qualsiasi forma di assembramento e mantenendo in ogni caso il distanziamento sociale;Restano invariate tutte le altre disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, D.P.C.M. 17 maggio 2020, Ordinanze n. 29, n. 30, n. 31 e n. 32 della Regione Liguria non menzionate nel presente provvedimento.

 

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