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Edizione del 21/05/2020
Estratto da pag. 1
Ministero Interni, la circolare operativa su spostamenti, attività produttive e sanzioni
Arrivano le indicazioni del Ministero degli Interni su cosa si può fare dopo l'approvazione del

Dl 33/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed il Dpcm 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 3". Con una circolare del 19 maggio scorso a firma del Capo di Gabinetto Piantedosi indirizzata ai prefetti della Repubblica, il Viminale riepiloga le regole da seguire e le sanzioni per i trasgressori.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

A partire dal 18 maggio 2020, dunque, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Anche gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Resta confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Si rinnova poi l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.