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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il
decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto legge che fa seguito all’Accordo con le Regioni
L’approvazione del decreto-legge ha fatto seguito
all’accordo Governo-Regioni sulla fase di
partenza che prende il via il 18 maggio, consolidatosi con la
definizione delle Linee comuni di indirizzo sottoscritte, apputo
dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni ed allegate
all’accordo stesso. Il decreto delinea il quadro normativo
nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio
2020, con appositi decreti od ordinanze, statali,
regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti
delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività
economiche, produttive e sociali.
Spostamenti dal 18 maggio 2020 (art. 1, comma 1)
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone
all’interno del territorio della stessa regione non saranno
soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a
quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno
adottare o reiterare misure limitative della circolazione
all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche
aree interessate da un particolare aggravamento della situazione
epidemiologica.
Spostamenti fino al 2 giugno 2020 (art. 1, comma 2)
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi
di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per
l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Spostamenti a decorrere dal 3 giugno 2020 (art. 1, comma
3)
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni
diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali
adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Spostamenti da e per l’estero (art. 1, comma 4)
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero,
che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche
in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli
spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino
e le regioni confinanti.
Confermato divieti di mobilità per soggetti in quarantena (art.
1, commi 6, 7)
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive
al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo
destinata. La quarantena precauzionale è applicata con
provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus
COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020.
Assembramento di persone (art. 1, commi 8, 9,
10)
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
Funzioni religiose (art. 1, comma 11)
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e
dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a
prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche e produttive (at. 1, comma 14)
A partire dal 18 maggio, le attività
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei
contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida
adottati a livello nazionale.
Misure limitative emanate con provvedimenti statali oregionali
(art. 1, comma 14)
Le misure limitative delle attività economiche e produttive
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di
tali provvedimenti, dalle Regioni.
Monitoraggio dei dati (art. 1, comma 16)
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano
con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le
condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al
Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al
Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della
situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione,
informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre
misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte a livello statale.
Sanzioni (art. 1, comma 15, ar, 2)
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee
guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati
livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività
economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello
di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del
decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne
attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che
prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,
aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante
l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella
misura massima.
In allegato il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
mentre restiamo in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sulle riaperture
A cura di Redazione
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