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Dir. Resp.
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Edizione del 19/05/2020
Estratto da pag. 1
Camposampiero: Coronavirus ? Disposizioni dal 18 maggio 2020
[logo]Nuove disposizioni valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con il D.L. 16maggio 2020 n. 33, il DPCM del 17 maggio 2020 e l’Ordinanza regionale n. 48 del17 maggio 2020.Principali novitàSPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE: gli spostamenti delle persone non sonosoggetti ad alcuna limitazione.Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, possono adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.SPOSTAMENTI TRA REGIONI: fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti,con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto aquella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero,salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motividi salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il propriodomicilio, abitazione o residenza. CELEBRAZIONI LITURGICHE: riprendono le celebrazioni liturgiche nei luoghi diculto nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettiveconfessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio – Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popoloATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: devono svolgersi nel rispetto deicontenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischiodi contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottatidalla regione o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le lineeguida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti deiprotocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che nonassicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attivitàeconomica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive ericreative della Regione Veneto.ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI: è consentito l’accesso alpubblico condizionato al rispetto del divieto di assembramento e alla distanzadi sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso deiminori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi odeputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardinipubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE E D EDUCATIVE: dal 15 giugno 2020, è consentitol’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento diattività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, conl’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottareappositi protocolli di sicurezza. Le Regioni e le Province autonome possonostabilire una diversa data anticipata o posticipata.PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: dal 25 maggio 2020, è consentito l’accessoa palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nelrispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. LeRegioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata oposticipata.ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA ALL’APERTO: è consentito svolgere attivitàsportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchipubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno duemetri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività,salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o lepersone non completamente autosufficienti.MUSEI: è consentito l’accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi dellacultura, con modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitareassembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare ladistanza tra loro di almeno un metro.InoltreÈ obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, l’uso del
lamascherina e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanzainterpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attivitàsportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite dadisposizioni speciali.Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: • alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina; • in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; • in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; • in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida; • in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.Attenzione: il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine standard(tipo chirurgico) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, alnetto dell’imposta sul valore aggiunto (ordinanza n.11/2020). È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autoritàsanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE (ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020)(Comune di Camposampiero)Please follow and like us:[tO4laAAAAA]fb-share-iconTweetfb-share-icon