Negozi, lidi, ristorazione, ecco chi riapre da domani: Sammito, “acquistiamo in città”
Gela. Negozi, bar, ristorazione, lidi, sono centinaia le attività commerciali che da domani potranno riaprire, anche in città. Sono stati emessi i provvedimenti del governo e anche la presidenza della Regione ha rilasciato una lunga ordinanza. “Invito i cittadini, in questa fase, a spendere nelle attività locali – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – per far ripartire l’economia cittadina dopo il lockdown durato mesi, è essenziale scegliere, quando è possibile, di rimanere acquistare nelle attività locali. Ovviamente, l’amministrazione comunale deve fare la propria parte, con le misure che anche il consiglio, a giorni, valuterà per l’approvazione. Stiamo vicini agli esercenti locali e sosteniamoli”.Ecco il testo per esteso dell’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci.Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell’emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all’aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull’uso di DPI e del distanziamento”;Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;Vistein particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” del 16 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (balneazione), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde e dei musei, archivi e biblioteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 194 del 5 maggio 2020 e ss.mm.ii.;Vista la nota prot. n. 18862 del 15 maggio 2020, con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che alla data di applicazione della presente ordinanza – in base ai tre set di indicatori relativi alla “capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti” e alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari” – la Regione Siciliana annovera una matrice di “rischio basso”; Ritenuto che permane il divieto di trasferimento e di spostamento, con mezzi di trasporto pubblico e privato, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trovi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;Considerato che il decreto legge 16 maggio 202
0, n. 33, ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale”e,quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;Tenuto conto che l’andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. “linee guida” del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;ORDINATITOLO I DISPOSIZIONIGENERALI Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.3 TITOLO IIATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVEArt. 2(principi generali)Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATON. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e d
a esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati,determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.Art.3(attività di ristorazione)Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività 4 propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.Art.4(stabilimenti balneari e spiagge)Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico “protocollo” con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.Art. 5 (strutture ricettive)Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.Art.6 (servizi alla persona)Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.Art. 7(attività commerciali e artigianali)Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e
similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.Art. 8 (musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.Art.9 (manifestazioni, eventi e spettacoli)In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d.discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.Art.10(chiusura nei giorni domenicali e festivi)È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima
necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.Art.11(prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede).Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza.Art.12(stage professionali e tirocini formativi) Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.7TITOLO III ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTIArt.13(mobilità infraregionale)Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii.Art.14(trasporto pubblico locale su gomma e marittimo)Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmentefino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti puòrimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell’ALLEGATON. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’ALLEGATON. 3 alla presente ordinanza.Art.15(attività sportive) Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.I circoli, le società, le associazio
ni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.Art.16(chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.TITOLO IV MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIAArt.17(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare l’applicazione “SiciliaSiCura”, scaricandola dalle piattaforme AppleStore e Android