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Dir. Resp.
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Edizione del 18/05/2020
Estratto da pag. 1
MISURE ADOTTATE
Ordinanze del Sindaco
Ordinanze regionali
Decreti Legge e Ordinanze del Governo
Nuove disposizioni valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, il DPCM del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020.
SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE: gli spostamenti delle persone non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI: fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
CELEBRAZIONI LITURGICHE: riprendono le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio - Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione Veneto.
ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI: è consentito l'accesso al pubblico condizionato al rispetto del divieto di assembramento e alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
ATTIVITA' LUDICHE, RICREATIVE E D EDUCATIVE: dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.
PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: dal 25 maggio 2020, è consentito l'accesso a palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.
MUSEI: è consentito l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Inoltre
MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE (ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020)