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Dir. Resp.
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Edizione del 17/05/2020
Estratto da pag. 1
VITO BARDI ORDINANZA N. 22 DEL 17 MAGGIO 2020 OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, com
AGR IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATAVISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del serviziosanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale sidispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di caratterecontingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di poliziaveterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte diesso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dalpresidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di caratterecontingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o aparte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materiasanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si èdisposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o diigiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili eurgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante dellacomunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti asuperare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente edel patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e delriposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, ancheper asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Neglialtri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzionedi centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alleregioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventualeinteressamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale,all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso diemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale leordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, qualerappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione deiprovvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi direferenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione delladimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambititerritoriali regionali”;VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme perl’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti alServizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante leattribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazionedi ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativoe territoriale del Servizio sanitario regionale;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, conil quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cuiall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato diemergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020,
n. 14 recante “Disposizioni urgenti per ilpotenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenzaCOVID-19”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020,recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamentodel Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020,recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorionazionale.”;VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” inbase al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche ditrasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comunediverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenzelavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 25 marzo 2020, n. 79;VISTO l’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitariderivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti delterritorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essereadottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure traquelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata nonsuperiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularnel’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamentoepidemiologico del predetto virus.” e al comma 2 prevede le misure che possonoessere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioeffettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovverosulla totalità di esso;VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in baseal quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellasalute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministrodell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia,nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardinoesclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidentedella Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cuiriguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente commapossono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentitiil Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa,il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti permateria. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza eproporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottatisentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza delCapo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;VISTO l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri
di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitatafino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazionisopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loroterritorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormenterestrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamentenell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attivitàproduttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.(omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresìagli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuitida ogni disposizione di legge previgente.”;RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, inbase al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi diadeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specificheparti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra leseguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazionialla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora senon per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati daesigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di saluteo da altre specifiche ragioni;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardinipubblici o altri spazi pubblici;c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 chestabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure dicontenimento;CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmenteespresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione egravità del virus;PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattereparticolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e delnotevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’OrganizzazioneMondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotatidi pandemia;CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registratoun sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere ladiffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tuttoil territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentementedeterminare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezioneda COVID-19;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, inbase al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previstedall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile èprorogata fino al 13 aprile 2020”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n,19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia finoal 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con idecreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersidel virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che hafatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti edelle ordinanze emanati ai sensi del
decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero aisensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito checontinuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misuregià adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, datadi entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertantole altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministrodella salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalleordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti diregioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano adapplicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (“ulteriori misureurgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti diprevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare ladiffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e prorogate leordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e ilcontenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predetteordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (“13 aprile2020”);PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 (“ulteriori misureurgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti diprevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare ladiffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e ulteriormenteprorogate le ordinanze richiamate nell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporaliprevisti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 10 aprile 2020 (“3 maggio”);VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misuredi contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con ilMinistro della salute, relativamente a specifiche aree del territorioregionale.”;CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia finoal 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consigliodei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n,19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni,ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla datadel 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020(…)”;CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti sologli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni dinecessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tuttele persone fisi
che di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblicio privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovanosalvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero permotivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazionidiverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per levacanze”;CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, èfatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzidi trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella incui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, diassoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito ilrientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando lapossibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza;CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a), diversamente da quantoprevisto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamentoverso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde caseutilizzate per le vacanze”;VISTO in particolare l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 26 Aprile 2020 in base al quale “le attività di trasporto pubblico dilinea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle aree interne,sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso diregolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settoredel trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020, dicui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti ele modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” dicui all’allegato 9”;CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il propriodomicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altreregioni del Paese;CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza delMinistro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1,lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020,di “ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese leseconde case utilizzate per vacanza”;CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico inatto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misurevolte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione deiprogrammi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionaleche internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presentasituazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe unaggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi dellasituazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-CoV-2in progressiva riduzione;CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorioregionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblicaconfermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periododi quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per lepersone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per glispostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020;VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 (“Ulteriori misurestraordinarie urgen
ti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologicada COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingressodelle persone fisiche in Basilicata”);VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese,nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui laristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive,fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della saluteconnesso al rischio di diffusione da COVID-19;VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozionedei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cuiall’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020”;VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgentiper fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare ledisposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “i dati delmonitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero dellasalute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, dicui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamentodella situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteristabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sueeventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelledisposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020,recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorionazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dalComitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cuiall’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delleattività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimodecreto;CONSIDERATO che in conseguenza della riapertura delle attività economicheproduttive e commerciali stabilite con il decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 17 maggio 2020 e al fine di garantire una sufficiente capacitàdi trasporto pubblico è necessario consentire una rimodulazione della capacitàdel trasporto pubblico locale funzionale ad un ordinato accesso ai servizi ditrasporto, tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nellefasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti,fatti salvi comunque i servizi minimi essenziali, in coerenza con ledisposizioni dell’articolo 1, comma 1, lett. ii) del predetto decreto, e inogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, ilcui l’andamento continua a confermare una inversione della dinamica dei contagiin quanto sulla base dei dati forniti alla data 17 maggio 2020 dalla Protezionecivile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra ventinovericoverati ospedalieri positivi e un ricoverato in terapia intensiva su unadisponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattroposti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutturesanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperturedelle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far datadal 4 maggio 2020;CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa
fase, registra un indicatoredi contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l’indicatore R0 (erre con zero),pari a 0,27 il quale, allo stato, rappresenta uno dei valori più bassidell’intero territorio nazionale;RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa,permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento,integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dellasanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19;emana la seguenteORDINANZAArt. 1Misure urgenti per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti dicontenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche seasintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicatatramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, dopo aversoggiornato o che siano transitate in altre regioni o dall’estero e visoggiornino anche temporaneamente, devono comunicarlo immediatamente al propriomedico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovveroal numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, e sonosottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliarefiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora oluogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, condivieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibiliper le attività di sorveglianza.2.Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS)ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamentel’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzionee proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fattoingresso in Regione. Il medico competente, effettuata la valutazioneepidemiologica per affezioni respiratorie, verificherà la negatività al viruscon l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri testdiagnostici per il SARS-COV-2, in applicazione delle indicazioni di prevenzionee controllo emanate dalla direzione generale della prevenzione sanitaria e dalConsiglio superiore della sanità del Ministero della salute.3. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altrotest diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenzadomiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito deltrattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovveroal pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in caricodalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando lapermanenza domiciliare.4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché aisoggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamentifunzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali,di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gliincarichi istituzionali.5. In deroga a quanto previsto al comma 1, esclusivamente per comprovateesigenze lavorative, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria perquattordici giorni non si applica ai lavoratori in ingresso o in uscita dalterritorio regionale e per il conseguente rientro nella propria residenza,abitazione o dimora con frequenza giornaliera o settimanale. Per il periodo dipermanenza nel territorio regionale, i predetti lavoratori sono comunque tenutiad osservare la permanenza domiciliare fiduciaria. Tale permanenza cessa incaso di accertata negatività al virus con l’esecuzione su base volontaria deltampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per ilSARS-COV-2.Art. 2(Misure ulteriori)1. A decorrere dal 18 maggio 2020 sono
consentiti gli spostamenti all’internodel territorio regionale e cessano di avere effetto le misure limitative dellacircolazione all’interno del medesimo territorio.2. Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o apertial pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, primo periodo, deldecreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietàpubblica o privata.3. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almenoun metro.4. E’ consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici,a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale dialmeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento di cuiall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33. E’ consentito l’accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari oda altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle areegioco all’interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attivitàludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida per la gestionein sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini edadolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del dipartimento per lepolitiche della famiglia di cui all’allegato 8 del decreto del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.5. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiMinistri, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare idispositivi di protezione individuale (cd.“mascherine”) nei luoghi chiusiaccessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non siapossibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza disicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, perl’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitariee socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggettia detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme didisabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti cheinteragiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria osportiva in luogo isolato.Art. 3(Disposizioni per le attività economiche e produttive)1. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data dientrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attivitàcommerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita aldettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio aldettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività dei serviziimmobiliari, delle agenzie di viaggio e degli altri servizi di supporto alleimprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi nelrispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attivitàeconomiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provinceautonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza ecomunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.2. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attivitàdevono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riaperturadelle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presenteordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 delpredetto decreto.3. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e laristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materiaigienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza disicurezza interpersonale di almeno un metro.4.Ferme restando le attività già consentite sulla
base del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sono consentite leattività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri,trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), acondizione siano rispettati i contenuti delle Linee Guida per la riaperturadelle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presenteordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 delpredetto decreto.5. Sono sospese le attività e gli spettacoli inerenti cinema, sale teatrali,sale da concerto, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, sale giochi,sale scommesse e sale bingo.Art. 4(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine edisciplina, in luoghi pubblici e privati.2. Fino al 25 maggio 2020 sono sospese le attività delle palestre, ovvero lealtre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuoattraverso l’esercizio fisico, centri sportivi, piscine, centri natatori,centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che eroganoprestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri ecircoli culturali, centri sociali e centri ricreativi.3. Ferma la sospensione delle suindicate attività, al fine di assicurare lagraduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito delterritorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti enon professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpiconazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dallerispettive federazioni sportive – in strutture pubbliche o private a portechiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispettodel distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e dialmeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione leLinee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio deiMinistri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delComitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico SportivaItaliana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline SportiveAssociate e gli Enti di Promozione Sportiva.4.E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nelrispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attivitàsportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per lapresenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamenteautosufficienti.5. L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI,è consentita anche all’interno delle strutture, degli impianti e dei circolisportivi, se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispettodel distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti.Resta precluso, nelle predette strutture, l’utilizzo degli spazi comuni qualigli spogliatoi, le docce, le palestre e le piscine. Ai fini dell’attuazione delpresente comma i gestori delle predette strutture sono tenuti all’applicazionedelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttivedella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, dicui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva ericreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando ilrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.7. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei pianiapprovati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale(cd.“Sus scrofa Linnaeus”) sull’intero territorio regionale, previaautorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambititer
ritoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alladisciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanzadi tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igienee sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.8. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigentedisciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animalianche presso centri di addestramento, compresa l’attività del servizio dicustodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.9. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite, nell’intero territorioregionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari. Per detteattività, nelle spiagge libere e negli arenili, deve essere in ogni casoassicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno unmetro. Per tali attività trovano applicazione le Linee Guida per la riaperturadelle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presenteordinanza.10. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutturericettive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di almeno un metronegli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo le Linee Guida per lariapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenzadelle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cuiall’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri dicui all’allegato 10 del predetto decreto.Art. 5(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett .ii)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, adecorrere dal 18 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che sianoesercitati i servizi di Trasporto Pubblico rispondenti ai criteri riportati alsuccessivo comma 2 del presente articolo. Al fine di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di Trasportopubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delledisposizioni di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 17 maggio 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazioneper il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto edella logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, nonchédell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazioneagli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusionedel COVID-19”.2. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi essenziali di Trasportopubblico locale:a) i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, di cui aiprogrammi di esercizio dei rispettivi contratti di servizio, con particolareriguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori delsettore sanitario;b) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui visono stabilimenti produttivi in attività, così come da programmi di eserciziodei contratti di servizio. Al fine di garantire il rispetto della distanzainterpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto, il COTRABdeve attuare a far data dal giorno 21 maggio 2020, data di ripresa a regimedella produzione industriale presso il sito di San Nicola di Melfi, unprogramma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico localemediante la conversione delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cuianche quelle delle linee scolastiche non svolte dal 5 marzo 2020, inpercorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della deliberadella Giunta regionale della Basilicata n. 182 del 12.03.2020 e nei limitidelle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali;c) i servizi in fasc
ia pendolare per gli addetti ai pubblici servizi e per ifruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblicaamministrazione, di cui ai programmi di esercizio dei contratti di servizio epotenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire ilrispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi ditrasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti diservizio provinciali;d) Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da everso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelliprevisti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:* linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;* linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;* corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelocon la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea adAvigliano e ritorno;* corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi inandata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, acompletamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;* Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorsoPotenza-Brienza-Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.3. Al fine dell’applicazione omogenea ed uniforme su tutti i mezzi di trasportodelle misure di carattere generale di contenimento della diffusione delCOVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto,nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasportoautomobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziateprecise disposizioni e direttive al fine del pieno delle Linee Guida di cuiall’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio2020 in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza, tracui, in via non esaustiva:– sanificare e igienizzare i locali, i mezzi di trasporto e i mezzi di lavorosecondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero dellaSalute e dell’Istituto Superiore di Sanità;– dotare gli operatori dei servizi di TPL dei dpi necessari;– sospendere l’attività di vendita e di controllo dei titoli di viaggio a bordodei mezzi da parte degli autisti;– adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transitodell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezioneindividuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenereall’interno dei mezzi di trasporto nella fase di salita e discesa dal mezzo ditrasporto e durante il trasporto medesimo;– predisporre da parte di ciascuna delle aziende consorziate specifiche misureorganizzative e piani operativi di sicurezza nel rispetto delle vigentidisposizioni normative;– garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri in modo da consentireil rispetto della distanza di un metro tra gli stessi; i posti che non possonoessere occupati devono essere contrassegnati con marker;– procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute sui mezzi ditrasporto, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzidi trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo diindossare una mascherina di protezione. Tale modalità, ove realizzabile, potràconsentire, escludendo un posizionamento c.d. “faccia a faccia”, di ridurre ladistanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento deimezzi;– garantire la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo secondo flussiseparati, negli autobus prevedere la salita da una porta e la discesadall’altra porta, ove possibile e rispettare idonei tempi di attesa al fine dievitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’aperturadifferenziata delle porte.4. Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti diservizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilitàdella Regione Basilicata, entro il giorno 19 maggio 2020, il programma diesercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica
utilizzata nellagestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma 2, attivati ai sensi della presente ordinanza,compreso il relativo programma di potenziamento indicato.5. Il COTRAB deve inoltre trasmettere alle amministrazioni provinciali e alDipartimento Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, sempre entroil 19 maggio 2020, i programmi di esercizio con i relativi quadri orari deiservizi di cui alla lettera d) del precedente comma 2.6. Le amministrazioni provinciali procedono alla verifica dei programmi diesercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo lerelative disposizioni al gestore dei servizi.7. La Società Trenitalia SpA svolge i servizi ferroviari, secondo quantoriportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\17172 del 15.05.2020, fermal’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Il successivo incrementodell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato con le competentidisposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, anche in baseall’evoluzione della domanda di trasporto in relazione alla graduale ripresadelle attività.8. La Società Ferrovie Appulo Lucane srl svolge i servizi ferroviari, secondoquanto riportato con la nota prot. n. DT/1350 del 18 marzo 2020 e nota DT/1428del 25.03.2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Ilsuccessivo incremento dell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato conle competenti disposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità,anche in base anche in base all’evoluzione della domanda di trasporto inrelazione alla graduale ripresa delle attività.9. Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL srl sono tenute a dare la piùampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali diservizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altromezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni, garantendo le necessarie distanzedi sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura dicontenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delledisposizioni degli allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 17 maggio 2020.10. Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA.Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL),per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano allaDirezione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della RegioneBasilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui alprecedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.11. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende diTrasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani ecomunali, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srlsono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione deiservizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali econ ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgereuna rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate,da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari deicontratti di servizio con cadenza settimanale.12. I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbanoprocedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da partedei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.13. E’ fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico eprivato, nonchè agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicolicon sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della RegioneBasilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fannoingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione delterritorio regionale, provenienti da altre Regioni, secondo le modalità daconcordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della RegioneBasilicata.14. I nominativi e i recapi
ti acquisiti ai sensi del precedente comma 13, sonotrattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza delCapo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nelrispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate eproporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sonoinseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per leazioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giornisuccessivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggettiinteressati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario comedisposto dal precedente articolo 1, comma 1.Art. 6(Disposizioni finali)1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispettodelle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensie per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si farinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri17 maggio 2020 e dei relativi allegati.3. L’efficacia delle disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8(“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento deirifiuti urbani.”) e 31 marzo 2020, n. 13 (“Articolo 191 del Decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioniper consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiutiurbani”) già prorogata al 17 maggio 2020, è ulteriormente prorogata fino alladata del 3 giugno 2020.4.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di appositoDPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dellasalute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministrodell’economia e delle finanze.5. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della RegioneBasilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni dellaRegione.6.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alTribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro iltermine di giorni centoventi.7.Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 18maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, fatti salvi idiversi termini previsti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, esalvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazioneepidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, deldecreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.8.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della RegioneBasilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.Potenza, 17 maggio 2020BARDIhttps://regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065599.pdf Condividi subito