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Dir. Resp.
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Edizione del 17/05/2020
Estratto da pag. 1
Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato la nuova ordinanza che recepisce il decreto del presidente del Consiglio e regolamenta, tra l'altro, le attività economiche e produttive, il trasporto pubblico e la prevenzione sanitaria.
Il provvedimento entra in vigore da domani (lunedì 18 maggio).
Ma ecco nel dettaglio cosa riapre e chi invece dovrà ancora attendere per tornare alla “normalità”.
Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le «linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative» approvate in data 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.
Le misure si riferiscono ai settori ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Il mancato rispetto delle Linee guida, determina la sospensione dell’attività. Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari).
Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall’8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le speciche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purchè nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
Punto importante le mascherine: ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza. Dalla data di entrata in vigore è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanicazione, nonchè agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.
Sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico, nonchè ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e «in forma statica». In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, dove
necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell’8 giugno è autorizzata l’apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanicazione, nonchè agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufcienti, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti.
Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi nalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonchè, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplicativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia). E’ consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purchè sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanicazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufcienti.
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonchè i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. E’ autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonchè dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e gli outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.