altramantova.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 143
Edizione del 17/05/2020
Estratto da pag. 1
Conte firma il Decreto della Fase 2b in vigore dal 18 maggio. Ecco cosa prevede
Pubblicato 17 Maggio 2020ConteGiuseppe7ROMA, 17 mag. - Arrivata la firma del presidente del ConsiglioGiuseppe Conte sul cosiddetto "Decreto Riaperture" che sarà in vigore dadomani, lunedì 18 maggio, in tutta Italia.Ecco i principali punti contenuti nel Decreto (Clicca QUI per scaricare laversione integrale del Documento):Con la febbre si resta a casa - Chi è colpito da un'infezione respiratoria confebbre superiore ai 37,5° "deve rimanere presso il proprio domiciliocontattando il proprio medico curante".A CASA CON LA FEBBRE - Chi è colpito da un'infezione respiratoria con febbresuperiore ai 37,5° "deve rimanere presso il proprio domicilio contattando ilproprio medico curante".PARCHI E GIARDINI - Dal 18 maggio "l'accesso del pubblico ai parchi, alle villee ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto diassembramento'', nonché "della distanza di sicurezza interpersonale di almenoun metro". ''E' consentito -si legge nel testo- l'accesso dei minori, ancheassieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate allaloro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, persvolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guidadel dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI - Dal 15 giugno ''è consentito l'accesso dibambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,ricreative ed educative", "anche non formali, al chiuso o all'aria aperta", con"l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottareappositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida deldipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8". Le"Regioni e le Province Autonome -si legge nel testo- possono stabilire unadiversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamenteaccertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività conl'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e cheindividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire oridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti neiprotocolli o nelle linee guida nazionali".SCUOLE - "Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenzanelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attivitàscolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzionidi Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché icorsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici,anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso lapossibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dallasospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale". "I corsi peri medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delleprofessioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche inmodalità non in presenza", si legge nello stesso articolo.PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI SPORTIVI - "L'attività sportiva di base el'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circolisportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgonoattività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senzaalcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020". "Le Regioni e le ProvinceAutonome", viene inoltre spiegato, "possono stabilire una diversa dataanticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato lacompatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli ole linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli
o lineeguida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali".CENTRI BENESSERE E IMPIANTI SCIISTICI - "Sono sospese le attività di centribenessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazionirientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centrisociali". ''Sono chiusi", anche, "gli impianti nei comprensori sciistici".SPIAGGE - "Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizioneche le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato lacompatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli ole linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settoredi riferimento o in settori analoghi". "Detti protocolli o linee guida", silegge nel testo del provvedimento in vigore dal 18 maggio, "sono adottati dalleregioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispettodi quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteridi cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accessodeve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro,secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre ilrischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delleinfrastrutture e della mobilità".MASSIMO UTILIZZO DELLO SMART WORKING - "In ordine alle attività professionalisi raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoroagile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o inmodalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per idipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fossepossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro comeprincipale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi dilavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali".MANIFESTAZIONI STATICHE E DISTANZIATE - "Lo svolgimento delle manifestazionipubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corsodi esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure dicontenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensidell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773".OBBLIGHI PER CHI TRANSITA O SOGGIORNA IN ITALIA - "In caso di insorgenza disintomi Covid-19", le persone "sono obbligate a segnalare tale situazione contempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefoniciappositamente dedicati". Chi raggiunge la nostra Penisola ha l'obbligo diindicare il motivo del viaggio, l'indirizzo della residenza dove trascorrerà ilsoggiorno, il mezzo privato utilizzato per eventuali trasferimenti e un numerotelefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.Questo vale sia per i soggiorni lunghi, sia per chi transita o si trova lungolo Stivale per motivi di lavoro. Allo scadere del periodo di permanenza deve"lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare ilperiodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiornoindicato". Non solo chi è ospite in Italia ha l'obbligo di segnalare, in casodi insorgenza di sintomi Covid-19 "con tempestività" al Dipartimento diprevenzione dell'Azienda sanitaria locale "per il tramite dei numeri telefoniciappositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguentideterminazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento"."E' autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anchep
er raggiungere un altro Stato (Ue o extra Ue), fermo restando l'obbligo dicomunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento diprevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nelterritorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, di segnalaretale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite deinumeri telefonici appositamente dedicati". "Il periodo massimo di permanenzanel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovateesigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenzaprevisto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e disottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario", per unperiodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo disoggiorno indicati in precedenza.VIAGGI DI LAVORO IN ITALIA - Chi viaggia per lavoro è esonerato dall'isolamentovolontario nel momento in cui dovesse transitare e venire in Italia per motividi affari. In dettaglio, non sussiste nessuna 'quarantena' "per comprovateesigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata prorogaper specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi si muove fino a cinque giornilungo la Penisola ha l'obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornirel'indirizzo completo di dove si soggiorna, "indirizzi completi di ciascuno diessi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti"e un recapito telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza.E' quanto si legge nell'ultimo decreto in particolare nel punto che riguarda'Transiti e soggiorni di breve durata in Italia'.COMPETIZIONI SPORTIVE - ''Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive diogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Per ''consentire lagraduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenzedi tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 - si leggenel testo - le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e nonprofessionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nelrispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, aporte chiuse." In particolare, i "soli atleti, professionisti e nonprofessionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpiconazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dallerispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni dilivello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regioneall'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza".ASSICURAZIONI E BANCHE - ''Restano garantiti, nel rispetto delle normeigienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchél'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentarecomprese le filiere che ne forniscono beni e servizi".CORSI PER LA PATENTE - Sono esclusi dalla sospensione, "a decorrere dal 20maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagliuffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalitàindividuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti".ANZIANI, MALATI CRONICI E RSA - Gli anziani e le persone con malattie cronichedovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che neicasi di stretta necessità. "E' fatta espressa raccomandazione - si legge neltesto - a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche", "conmultimorbilità", cioè con più malattie, "ovvero con stati di immunodepressionecongenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimorafuori dai casi di stretta necessità". Dal 18 maggio ''è fatto divieto agliaccompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimentiemergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifichediverse indicazioni del personale sanitario preposto". In particolare,''l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,residenze sanitarie assistite (R
SA), hospice, strutture riabilitative estrutture residenziali per anziani, autosufficienti e non", "è limitato ai solicasi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta adadottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".DISABILI - "Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettroautistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche ecomportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possonoridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori diassistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista"."Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o inconvenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centrisemiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la lorodenominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,polifunzionale, socio¬occupazionale, sanitario e socio-sanitario - spiegaancora il decreto - vengono riattivate secondo piani territoriali, adottatidalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli ilrispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela dellasalute degli utenti e degli operatori".MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI - "Ai fini del contenimento della diffusione" delcoronavirus Sars-Cov-2, "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale diusare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili alpubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cuinon sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza disicurezza". Il testo dà dunque indicazioni su come dovremo usare le mascherinenella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esoneratodall'indossarle. Secondo quanto previsto nell'articolo 3, non sono infattisoggetti all'obbligo di mascherina "i bambini al di sotto dei sei anni, nonchéi soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dellamascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".CONSEGNA A DOMICILIO - Resta consentita "la ristorazione con consegna adomicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività diconfezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anchenegli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situatilungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza disicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodottiall'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze deglistessi".BAR, RISTORANTI E MENSE - "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cuibar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione chele regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato lacompatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli ole linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10". "Continuano a essere consentite le attività delle mense e del cateringcontinuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro".LUOGHI DI CULTO - Da lunedì l'accesso in chiesa è consentito solo nel rispettodella distanza di almeno un metro. "L'accesso ai luoghi di culto - si legge neltesto definitivo del provvedimento sulle riaperture - avviene con misureorganizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delledimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire aifrequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno unmetro". E ancora: ''Le funzioni religiose con la partecipazione di persone sis
volgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dallerispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7". Le chiese, "ivi compresele sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione,mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica eal termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggettiutilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa" si legge ancora.Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e ladistribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante el'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani eindossato guanti monouso; "gli stessi - indossando la mascherina, avendomassima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza disicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le manidei fedeli" prosegue il protocollo allegato al Dpcm. Il Protocollo offre infinealcuni consigli fra i quali la possibilità di celebrazioni all'aperto "ove illuogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni" e suggerisce difavorire "le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per lafruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica".(AdnKronos)