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Edizione del 17/05/2020
Estratto da pag. 1
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Via libera alla riapertura, nero su bianco: la Regione Lazio ha emanato l’ordinanza del presidente Nicola Zingaretti che consente la riapertura dei negozi al dettaglio dal 18 maggio 2020.
Ecco “le attività economiche, commerciali e artigianali” consentite:
Le attività che riapriranno i battenti dovranno attenersi alle linee guida varate dalla Conferenza delle Regioni “integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza“.
A decorrere da lunedì 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
Per chi deve restare ancora chiuso è però consentito da lunedì “l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici“
L’ordinanza della Regione Lazio stabilisce che “le attività di cui è consentita la riapertura” adottino “tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza“.
Le attività per le quali “non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione”.
I soggetti interessati dall’ordinanza “si conformano agli orari di apertura stabilite dal Sindaco del comune di riferimento. In ogni caso la chiusura delle attività commerciali non può andare oltre le ore 21:30. È fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto“.
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