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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Emergenza Covid-19: Pubblicato il decreto-legge sulla ripartenza da lunedì
La pubblicazione del decreto-legge fa seguito all’accordo Governo-Regioni sulla fase di ripartenza che prende il via il 18 maggio
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il

decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33 recante “Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Decreto legge che fa seguito all’Accordo con le Regioni

L’approvazione del decreto-legge ha fatto seguito

all’accordo Governo-Regioni sulla fase di

partenza che prende il via il 18 maggio, consolidatosi con la

definizione delle Linee comuni di indirizzo sottoscritte, apputo

dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni ed allegate

all’accordo stesso. Il decreto delinea il quadro normativo

nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio

2020, con appositi decreti od ordinanze, statali,

regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti

delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività

economiche, produttive e sociali.

Spostamenti dal 18 maggio 2020 (art. 1, comma 1)

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone

all’interno del territorio della stessa regione non saranno

soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a

quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno

adottare o reiterare misure limitative della circolazione

all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche

aree interessate da un particolare aggravamento della situazione

epidemiologica.

Spostamenti fino al 2 giugno 2020 (art. 1, comma 2)

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi

di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a

quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per

l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta

urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti a decorrere dal 3 giugno 2020 (art. 1, comma

3)

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni

diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali

adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,

secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio

epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Spostamenti da e per l’estero (art. 1, comma 4)

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero,

che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche

in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di

adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel

rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea

e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli

spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino

e le regioni confinanti.

Confermato divieti di mobilità per soggetti in quarantena (art.

1, commi 6, 7)

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o

dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per

provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive

al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al

ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo

destinata. La quarantena precauzionale è applicata con

provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto

contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus

COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del

2020.

Assembramento di persone (art. 1, commi 8, 9,
10)

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o

aperti al pubblico.

Funzioni religiose (art. 1, comma 11)

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e

dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a

prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive (at. 1, comma 14)

A partire dal 18 maggio, le attività

economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei

contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre

il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei

protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida

adottati a livello nazionale.

Misure limitative emanate con provvedimenti statali oregionali

(art. 1, comma 14)

Le misure limitative delle attività economiche e produttive

possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e

proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi

dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di

tali provvedimenti, dalle Regioni.

Monitoraggio dei dati (art. 1, comma 16)

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle

attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano

con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica

nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le

condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati

del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al

Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al

Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della

situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione,

informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre

misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle

disposte a livello statale.

Sanzioni (art. 1, comma 15, ar, 2)

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee

guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati

livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività

economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di

sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello

di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei

provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del

decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne

attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui

all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che

prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,

aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante

l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia

commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica

altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura

dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per

impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,

l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria

dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5

giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria

definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di

reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione

amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella


misura massima.

In allegato il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

mentre restiamo in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri sulle riaperture

A cura di Redazione

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