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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Limena: NUOVO DECRETO FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[logo][immagine_n] NUOVO DECRETO FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertàdicircolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lapandemia da COVID-19;Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni perl’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionatemisure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del15maggio 2020;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dellasalute, diconcerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge:ARTICOLO 1(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misurelimitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agliarticoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possonoessere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo conriferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate daparticolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci sitrova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovveroper motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possonoessere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19del 2020, in relazione a specifiche aree del territorionazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico effettivamente presente indette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, conmezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenzelavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulterioricasi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro pressoil proprio domicilio, abitazione o residenza. Adecorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono esserelimitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,secondo principi di adeguatezza eproporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivantidall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. 5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica diSanMarino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti adalcuna limitazione. 6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle personesottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata. 7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autoritàsanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020. 8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi naturacon la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica ocongressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
si svolgono, ove ritenutopossibile sulla base dell’andamento dei datiepidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche areepubblicheo aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente ilrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza disicurezza interpersonale di almeno un metro. 11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nelrispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessionicontenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. 12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate conprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia. 13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché lafrequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese leUniversità e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universitàper anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte daaltri enti pubblici, ancheterritoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definiteconprovvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020. 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nelrispettodei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre ilrischio dicontagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalleregioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispettodei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenzadi quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottatia livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttivee socialipossono essere adottate, nelrispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimentiemanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuriadeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino alripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitatotecnico-scientifico di cui all’ordinanza delCapo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, esuccessive modificazioni. In relazione all’andamento della situazioneepidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti condecreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventualimodificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurremisure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte aisensi del medesimo articolo 2.ARTICOLO 2(Sanzioni e controlli) 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo650del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto,ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presentedecreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazionesia commessa nell’esercizio di un’attività diim
presa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusuradell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta siapplica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioniper le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dalPrefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autoritàregionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’attodell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ovenecessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,l’autorità procedente può disporre lachiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata nonsuperiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dallacorrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di suaesecuzione. In caso di reiterataviolazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiatae quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codicepenale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cuiall’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto27 luglio 1934, n. 1265.ARTICOLO 3(Disposizioni transitorie e finali) 1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statutospeciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente conirispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e saràpresentato alleCamere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.(Comune di Limena)Please follow and like us:[icon_Follo]fb-share-iconTweetfb-share-icon