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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Fase 2: da lunedì 18 niente più limitazioni per spostarsi nella regione in cui ci si trova
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e delministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge cheintroduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicada Covid-19. Il decreto, spiega il comunicato di fine seduta di palazzo Chigi,delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali ocomunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche ele modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Per quanto riguarda gli spostamenti, a partire da lunedì prossimo, le personeall'interno del territorio della stessa regione non saranno soggette ad alcunalimitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative dellacircolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifichearee interessate da un particolare aggravamento della situazioneepidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, conmezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quellain cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo cheper comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti traregioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti stataliadottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, inrelazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi diadeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presentein dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti. È confermato il divieto di mobilità dallapropria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura dellaquarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultatepositive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o alricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Laquarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitariaai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggettipositivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimentiadottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Restavietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lefunzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle at
tivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all'andamento della situazione epidemiologicasul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ninistrodella Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,rispetto a quelle disposte a livello statale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reatodiverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza deiprovvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, odei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con lasanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzodi un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio diun'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ovenecessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività odell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente dascomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di suaesecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nellamisura massima. Agenzia Nova