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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Il comunicato stampa di Palazzo Chigi
[front4423657]16 MAG - “Il decreto – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - delinea ilquadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali,potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e lemodalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali”. SpostamentiA partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentodell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autoritàsanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. Attività economiche e produttiveA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di ad
eguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale. SanzioniIl mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), leviolazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanzeemanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede ilpagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo sela violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima.16 maggio 2020