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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Covid, ecco cosa cambia dal 18 maggio
Nessuna limitazione agli spostamenti nella stessa regione. Fino al 2 giugnoperò non si potrà uscire dai confini regionaliCondividi questo articolo su • • • • • • • • • • Home » Dal territorio »[unnamed]16 Mag 2020 19:04Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e delministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge (ilnumero 33 del 2020 – LEGGI) che introduce ulteriori misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea ilquadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali,potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e lemodalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.LE LINEE GUIDA PER OGNI SETTORE – LEGGISpostamenti nella stessa regioneA partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020,numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAONTra regioni diverseFino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.Da e per l’esteroTali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentodell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.Divieto di mobilità per chi è in quarantenaÈ confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimentodell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casiconfermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggettiindicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge n.19 del 2020.Divieto di assembramentiResta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Funzioni religioseLe funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.Attività economiche, produttive e socialiA partire dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di qu
elli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Monitoraggio regionalePer garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologicasul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministrodella Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,rispetto a quelle disposte a livello statale.SanzioniIl mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reatodiverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (‘Inosservanza deiprovvedimenti dell’autorità’), le violazioni delle disposizioni del decreto, odei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con lasanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro3 mila, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzodi un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio diun’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ovenecessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività odell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente dascomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di suaesecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nellamisura massima.Condividi questo articolo su • • • • • • • • • •