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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Covid-19, dal 18 maggio spostamenti liberi in ambito regionale: in G.U. il decreto
[gazzetta_ufficiale-300x194]Nella G.U. Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato ildecreto-legge n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, suproposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute RobertoSperanza.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.SpostamentiPer quanto concerne gli spostamenti, a partire dal 18 maggio 2020 le personepossono muoversi liberamente all’interno del territorio della stessa regione,quindi senza alcuna alcuna limitazione e senza necessità di autocertificazione.Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative dellacircolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifichearee interessate da un particolare aggravamento della situazioneepidemiologica.ICOTEA_19_dentro articoloFino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.  Tali normevarranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati eterritori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentodell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.Per le persone sottoposte alla misura della quarantena è confermato il divietodi mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento dellaguarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura alloscopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimentodell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casiconfermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggettiindicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020.Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.Attività economiche, produttive e socialiA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.In relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.TUTTO SUL CORONAVIRUS[INS::INS] • TAGS • Coronavirus