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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
DECRETO LEGGE FASE2 COVID19 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
[mattarella-presidente][mattarella-presidente][4FE0D87C-9123-47EF-8651-6C5F0EA64206][4FE0D87C-9123-47EF-8651-6C5F0EA64206]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertàdi circolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lapandemia da COVID-19;Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni perl’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionatemisure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del15 maggio 2020;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dellasalute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e dellefinanze;il seguente decreto-legge:EMANAArticolo 1(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misurelimitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agliarticoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possonoessere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo conriferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate daparticolare aggravamento della situazione epidemiologica.2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenzaovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza.3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono esserelimitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorionazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico effettivamente presente in dette aree.4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, conmezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenzelavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulterioricasi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro pressoil proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020,gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo conprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi diadeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto deivincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighiinternazionali.5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti adalcuna limitazione.6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle personesottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autoritàsanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi naturacon la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica ocongre
ssuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenutopossibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalitàstabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020.9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubblicheo aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente ilrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro.11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nelrispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessionicontenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate conprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché lafrequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese leUniversità e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universitàper anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte daaltri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sonosvolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge n. 19 del 2020.14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispettodei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre ilrischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottatidalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le lineeguida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivitàeconomiche, produttive e socialipossono essere adottate, nel rispetto deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuriadeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino alripristino delle condizioni di sicurezza.16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitatotecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento dellaprotezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Inrelazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio,accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione deidecreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente ilMinistro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative orestrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.Articolo 2 (Sanzioni e controlli)1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto,ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presentedecreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione
sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì lasanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio odell’attività da 5 a 30 giorni.2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta siapplica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioniper le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dalPrefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autoritàregionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’attodell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ovenecessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività odell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusuraprovvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoriadefinitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterataviolazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiatae quella accessoria è applicata nella misura massima.3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codicepenale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cuiall’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto27 luglio 1934, n. 1265.Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statutospeciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con irispettivi statuti e le relative norme di attuazione.3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.[C5527901-F726-4029-9AA9-A874B6D10147][C5527901-F726-4029-9AA9-A874B6D10147]Condividi subito