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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Il protocollo regionale per la riapertura delle spiagge: 12 metri per ombrellone
Arriva anche il testo specifico della Regione Emilia Romagna per il settore balneare, “del tutto conforme agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo”. Rispetto a quello condiviso dalla Conferenza delle Regioni che ne prevede dieci, il protocollo dell''Emilia Romagna prevede 12 metri quadri di spazio a ombrellone. L''accompagnamento alla zona di ombreggio [...]
Arriva anche il testo specifico della Regione Emilia Romagna per il settore balneare, “del tutto conforme agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo”. Rispetto a quello condiviso dalla Conferenza delle Regioni che ne prevede dieci, il protocollo dell’Emilia Romagna prevede 12 metri quadri di spazio a ombrellone. L’accompagnamento alla zona di ombreggio sarà garantito da steward. Anche in acqua ci deve essere il distanziamento di un metro. Niente party e balli, solo musica da ascolto distanziati.

A) STABILIMENTI BALNEARI

1. Misure di carattere generale

Informazione e comunicazione

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere garantita l’adozione da parte dei titolari degli stabilimenti balneari di tutti i possibili strumenti di informazione e

comunicazione rivolte alla clientela e ai fruitori delle spiagge sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, il gestore dello stabilimento balneare, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque acceda all’arenile e alla spiaggia circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi e cartellonistica plurilingue.

Indicazioni più dettagliate sui contenuti e le modalità sono presenti nelle “Indicazioni tecniche per le attività

di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2.”

predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica), in allegato (di qui denominato

Protocollo alimenti).

Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali,

per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e

addetti e della clientela di almeno 1 metro.

Al riguardo sono da privilegiare gli spazi all’aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus.

Particolare attenzione andrà dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di distanziamento dei servizi e delle postazioni.

Indicazioni più dettagliate su questi aspetti sono presenti nel Protocollo alimenti con specifiche per

dipendenti, fornitori, spazi comuni, spazi di lavoro, ecc. Le modalità di accesso dei clienti sono descritte al successivo paragrafo 2.

Dispositivi di protezione individuale

Il personale dipendente ed i collaboratori devono essere dotati degli idonei dispositivi di protezione

individuale. Indicazioni più dettagliate su questi aspetti sono presenti nel Protocollo alimenti

Pulizia, disinfezione e sanificazione

Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana dei locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree

comuni, mentre la sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione

del rischio.

Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione sono rinvenibili

nel documento “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio

SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di qui denominato

Indicazioni pulizia e disinfezione).

I dettagli più specifici per il settore ristorazione sono indicati invece nel Protocollo alimenti.

In via generale è necessario che il gestore dello stabilimento pianifichi il programma di intervento di pulizia che sarà differenziato in base all’utilizzo degli spazi e orientato sulle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone
, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto,

e quelle più manipolate (maniglie, pulsantiere, piani dei tavoli, ecc).

Si sottolinea la necessità di assicurare, oltre all’esecuzione dell’attività di pulizia e disinfezione, la disponibilità in vari punti dello stabilimento di erogatori con soluzione disinfettante per l’igienizzazione delle mani.

2. Ingresso clienti

Gli accessi allo stabilimento balneare devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Ove opportuno in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, potranno essere individuati percorsi dedicati differenziati per l’ingresso e l’uscita dallo stabilimento da parte dei clienti.

Gli stabilimenti balneari che abbiano di norma, o in particolari giornate, un afflusso consistente di persone, utilizzeranno sistemi per contingentare gli ingressi, ad esempio su prenotazione attraverso modalità informatica o telefonica e fino ad esaurimento dei posti ombrelloni e posti lettini determinati in base al

numero massimo di postazioni possibili in base alle misure atte a garantire il necessario distanziamento interpersonale come da successivo par. 3. Ciò con particolare riferimento ai clienti che si presentino per la prima volta, o i clienti giornalieri, che devono recarsi alla zona ricevimento per espletare le procedure di

prenotazione ombrelloni e lettini, per verificare preventivamente la disponibilità e per rendere le procedure in loco più spedite.

A tal fine si promuove, anche tramite aggregazione, la realizzazione di sistemi e piattaforme on line che

consentano di verificare e prenotare i posti ombrellone, lettini e altri servizi disponibili nei vari stabilimenti

della località balneare.

Il personale addetto al ricevimento e all’accompagnamento dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplets e aerosol (es. mascherine o

schermature) e dovrà fornire ai clienti in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all’interno dello stabilimento per prevenire i rischi.

Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, si potrà altresì promuovere l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web. In caso di pioggia o cattivo tempo gli utenti presenti, ad eccezione dei dipendenti e collaboratori, non potranno sostare nei locali dello stabilimento, qualora le aree di pertinenza sia coperte che scoperte non possano garantire le distanze consentite (sedute ristorante, bar, sale, etc).

Per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all’interno dello stabilimento balneare sarà consentito chiudere di notte l’accesso e potrà essere precluso durante il giorno l’accesso agli stabilimenti a chi non è utente degli stessi, secondo modalità da definirsi nell’Ordinanza Balneare per la

stagione estiva 2020.

3. Servizi di spiaggia

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all’interno dello stabilimento balneare, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possa essere utile riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

L’Ordinanza balneare n. 1/2019 stabilisce distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni di ml. 2.50 tra le file e ml. 2.00 tra ombrelloni della stessa fila.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale all’interno dello stabilimento balneare, le distanze degli ombrelloni posizionati sulla spiaggia nell’ambito dell’Ordinanza balneare per la stagione b
alneare 2020 verranno modificate come segue:

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. (prescrizione che sarà recepita nell’ambito dell’Ordinanza balneare per la stagione balneare 2020).

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) ove non allocati nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di ml 1,5 (Nota: oppure individuare una misura minima in mq. per lettino).

Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia quotidiana e alla disinfezione periodica con soluzione igienizzante a base di cloro, o altro prodotto igienizzante previsto dalle normative sanitarie, di tutte le attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti. La disinfezionedelle attrezzature dovrà comunque essere garantita ad ogni cambio di clientela.

Al fine di gestire un ordinato accesso ai servizi di spiaggia, la riduzione delle tempistiche di registrazione in ingresso, e la tracciabilità delle presenze al fine di coadiuvare gli organi preposti , si promuove altresì:

– la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l’annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili e per eventuali indagini di natura sanitaria;

– l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;

– l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento (stewart), adeguatamente formato, che illustri alla clientela le misure da rispettare.

4. Servizi igienici-docce-cabine

Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): occorre prevedere la pulizia dei servizi igienici più volte, in

relazione all’afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura.

All’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e

strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

Docce: Si promuove l’utilizzo delle docce all’aperto che hanno minori esigenze di disinfezione delle superfici.

La pulizia giornaliera di queste docce avverrà con le modalità ordinarie seguite prima dell’epidemia COVID

mentre è prevista una disinfezione a fine giornata

Cabine: evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che

pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale. Occorre

garantire disinfezione ad ogni cambio di clientela.

Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi

igienici.

5. Ristorazione-bar

Tutte le indicazioni dettagliate sulle buone prasi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti

nell’attività di bar e ristorazione sono descritte nelle “Indicazioni tecniche per le attività di produzione,

commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2”, in allegato.

Al fin
e di limitare l’accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla

capienza dei posti nell’area di somministrazione, si promuove l’attivazione da parte delle imprese sull’arenile

di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all’ombrellone-lettino nel rispetto

del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Si suggerisce di privilegiare l’allocazione dell’area di somministrazione all’aperto. A tal fine, onde

promuovere e favorire il maggiore distanziamento tra i tavoli, l’Ordinanza balenare straordinaria 2020

prevederà che i Comuni con proprio atto potranno consentire anche il posizionamento di tavoli nelle cd.

aree polifunzionali,

6. Aree giochi adulti e bambini

Aree giochi per bambini

Le aree gioco per bambini vanno delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini

consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle

indicazioni previste. Al riguardo costituisce utile riferimento il Protocollo di regolamentazione sui Centri Estivi

che la Regione sta adottando.

Ove dotate di attrezzature queste devono essere disinfettate periodicamente.

Giochi da spiaggia ed attività sportive

I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree

polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente

normativa (art. 1 c. 1 lett. f) DPCM 26 aprile: l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza

interpersonale di almeno 2 metri)

Non si ravvisano particolari criticità in relazione agli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni

singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) che quindi potranno essere regolarmente praticati

nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto

etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalla federazioni per

la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE.), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero

essere vietate.

In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive occorre rimettersi ai divieti e alle

indicazioni governative in materia.

8. Intrattenimento e pubblico spettacolo

Fermo restando che occorrerà fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid per dette attività si propone di introdurre nelle ordinanze balneari di vietare gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.

Sarà vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività a favorire raggruppamenti anche se rientranti nel medesimo target.

8. Piscine e aree benessere

Ove si vogliano mantenere in esercizio occorrerà fare riferimento alle norme di sicurezza che si prevedranno

per la riapertura di tali attività.

Diversamente occorrerà inibirne l’accesso e l’utilizzo.

. Procedure

Dovrà essere redatto un Registro e/o apposite ceck-list per fase e/o attività, un documento in cui

verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente

dettaglio, includendo ad esempio la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti

utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, etc.

10. Formazione e informazio
ne del personale

L’impresa titolare dello stabilimento balneare provvederà a formare ed informare il proprio personale

tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali

organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella

struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

11. Screening test del personale

Il titolare dello stabilimento balneare può disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno

della azienda, compresi i collaboratori anche occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima

di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria non

potranno iniziare l’attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente le autorità sanitarie.

B) SPIAGGE LIBERE

Le spiagge libere offrono l’opportunità di fruire liberamente degli arenili, senza l’obbligo di utilizzare

specifiche attrezzature e servizi a pagamento ed in aree prive di edificazioni e strutture, rappresentando

certamente una necessaria opportunità da assicurare ai turisti ed ai residenti.

Tuttavia proprio per dette caratteristiche, a differenza delle aree attrezzate dove il soggetto gestore dello

stabilimento è chiamato a mettere in atto le misure di prevenzione e mitigazione del rischio covid-19

(distanziamento attrezzature etc.), risulta più complicato, sia in termini di applicazione che di controllo,

individuare idonee ed efficaci misure per le spiagge demaniali di libero accesso al fine di evitare

assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

1. Comportamenti individuali

Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.

A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di

depliant, cartelli, social media etc), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto.

2. Competenze dei Comuni

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di individuazione e regolamentazione delle spiagge libere ed i

servizi di pulizia e salvamento connessi, dovranno disciplinare l’accesso e la fruizione delle spiagge libere,

individuando con proprio atto, fermo restando le disposizione e prescrizioni di cui all’ordinanza balneare

straordinaria 2020 della Regione Emilia-Romagna, le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare.

In tutte le spiagge libere:

– dovrà essere affissa nei punti di accesso alle spiagge libere una cartellonistica plurilingue riportante con

chiarezza e sinteticità le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto

di assembramento ed eventuali altre disposizioni).

– i fruitori della spiaggi libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio

etc.) dovranno rispettate le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per

gli stabilimenti balneari.

– devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti.

Si formulano altresì le seguenti indicazioni in merito alle ulteriori misure che possono essere valutate e messe

in atto, ove possibile, dai Comuni nelle spiag
ge libere destinate alla balneazione più rilevanti per collocazione,

affluenza e fruizione di bagnanti, appositamente individuate (mappatura):

– affidamento da parte dei Comuni di servizi di presidio di tali spiagge ad enti o soggetti in grado di

impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative

bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio

dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l’utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale;

– prevedere contingentamenti in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente

fruire della spiaggia libera;

– individuazione di modalità che diano un riferimento ai fruitori della spiaggia libera per il posizionamento

delle attrezzature (ombrelloni) nel rispetto delle misure di distanziamento, quali a titolo esemplificativo:

posizionamento alle estremità delle spiagge libere delle file delle postazioni/ombrelloni, al fine di favorire

il previsto distanziamento (sia tra le righe che tra le fila) e il transito più possibile sicuro da e verso le

postazioni/ombrelloni; collocazione di segnalazioni su spiaggia (nastri o corde), comunque senza paletti

e non sollevate per non creare ostacoli o pericoli ;

– provvedimenti delle Amministrazioni locali che raccomandino e promuovano le spiagge libere censite e

presidiate rispetto alle altre.

Potranno altresì essere valutate:

– eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere di accedere via mare o battigia alle strutture

balneari adiacenti (salve le emergenze o esigenze volte a garantire l’accesso ai servizi dello stabilimento

balneare );

– disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare

assembramenti.

Si auspica al riguardo collaborazioni tra gli organi preposti per garantire adeguati controlli.

C) BALNEAZIONE

Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro senza mai derogare alle distanze consentite.

A tal fine dovranno essere affissi in luoghi ben visibili idonei cartelli atti ad informare la clientela degli stabilimenti balneari ed i fruitori delle spiagge libere dei corretti comportamenti da mantenere anche in acqua (distanziamento, divieto di assembramento), nonché sulle attività sportive consentite e vietate in

acqua.

Servizio di salvamento

Gli addetti al salvamento mantengono le funzioni e i compiti afferenti la sicurezza della balneazione,

secondo quanto previsto dalle Ordinanze delle Autorità preposte