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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
[INS::INS][INS::INS]In un Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (n. 46) pubblicato questamattina, 16 maggio 2020, vengono ufficializzate le nuove disposizioni perfronteggiare lâemergenza Coronavirus in Italia da lunedĂŹ prossimo 18 maggio2020. Ecco il testo.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[DEL:COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LâEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA:DEL]Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e delMinistro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge cheintroduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare lâemergenza epidemiologicada COVID-19.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale allâinterno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ economiche, produttive e sociali.[DEL:-Spostamenti:DEL]A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone allâinterno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneallâinterno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, cosĂŹ come quelli da e per lâestero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dellâarticolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĂ alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per lâestero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĂ al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dallâordinamentodellâUnione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la CittĂ del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.Ă confermato il divieto di mobilitĂ dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dellâautoritĂ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino allâaccertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dellâautoritĂ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dellâarticolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.Resta vietato, lâassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.[DEL:â AttivitĂ economiche, produttive e sociali:DEL]A partire dal 18 maggio, le attivitĂ economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoappl
icazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attivitĂ economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitĂ , conprovvedimenti statali emanati ai sensi dellâarticolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitĂ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieralâandamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, allâIstituto superiore di sanitĂ e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione allâandamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.â SanzioniIl mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dellâattivitĂ economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui allâarticolo 650del codice penale (âInosservanza dei provvedimenti dellâAutoritĂ â), leviolazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanzeemanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiallâarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede ilpagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo sela violazione avviene mediante lâutilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nellâesercizio di unâattivitĂ diimpresa, si applica altresĂŹ la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dellâesercizio o dellâattivitĂ da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lâautoritĂ procedente può disporre la chiusura provvisoria dellâattivitĂ o dellâesercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima.(fonte: Governo.it)