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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus â" Le nuove regole emanate dal governo Conte, cosa cambia da lunedĂŹ 18
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare lâemergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale allâinterno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ economiche, produttive e sociali.-SpostamentiA partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone allâinterno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione allâinterno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, cosĂŹ come quelli da e per lâestero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dellâarticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĂ al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per lâestero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĂ al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dallâordinamento dellâUnione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la CittĂ del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti. Ă confermato il divieto di mobilitĂ dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dellâautoritĂ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino allâaccertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dellâautoritĂ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dellâarticolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta vietato, lâassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.â AttivitĂ economiche e produttiveA partire dal 18 maggio, le attivitĂ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivitĂ economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitĂ , con provvedimenti statali emanati ai sensi dellâarticolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire lo svolgimento in condizioni
di sicurezza delle attivitĂ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera lâandamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, allâIstituto superiore di sanitĂ e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione allâandamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.â SanzioniIl mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dellâattivitĂ economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui allâarticolo 650 del codice penale (âInosservanza dei provvedimenti dellâAutoritĂ â), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante lâutilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nellâesercizio di unâattivitĂ di impresa, si applica altresĂŹ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellâesercizio o dellâattivitĂ da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lâautoritĂ procedente può disporre la chiusura provvisoria dellâattivitĂ o dellâesercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.