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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus, Consiglio dei Ministri vara Dl quadro per le riaperture
[]ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito ieri e terminatoall'1.20, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della saluteRoberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misureurgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalita' di svolgimento delle attivita' economiche, produttive e sociali.A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall'interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, cosi' come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' alrischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Citta' del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.E' confermato il divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimentodell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, finoall'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria oaltra struttura allo scopo destinata.La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita'sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge numero 19 del2020.Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.A partire dal 18 maggio, le attivita' economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attivita' economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge numero19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attiv
ita'economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo'introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell'attivita' economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'"), leviolazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanzeemanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevedeil pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzose la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' diimpresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita'procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' odell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente dascomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di suaesecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nellamisura massima.(ITALPRESS).vbo/com16-Mag-20 09:30 [INS::INS] Fonte Italpress