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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
DL su spostamenti e riaperture, ecco le misure varate dal Consiglio dei Ministri
Ieri notte, intorno all’1 e 20, il Consiglio dei Ministri, su proposta delpresidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, haapprovato un decreto – legge che introduce ulteriori misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.SPOSTAMENTIIl decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Apartire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territoriodella stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo2020, numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative dellacircolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifichearee interessate da un particolare aggravamento della situazioneepidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali normevarranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati eterritori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti glispostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e leregioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimentodell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casiconfermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggettiindicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge numero 19 del 2020. Resta vietato, l’assembramento di persone inluoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con lapartecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscrittidal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee aprevenire il rischio di contagio.ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALIA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge numero19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantirelo svolgimento in condizioni di si
curezza delle attività economiche, produttivee sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a taleandamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I datidel monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero dellasalute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli odelle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguatilivelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica oproduttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fattocostituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale(“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’”), le violazioni delledisposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darneattuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento diuna somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazioneavviene mediante l’utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima. • Covid19, Slovenia primo Paese UE ad annunciare la fine dell’emergenza • Da lunedì confermato l’addio all’autocertificazione e spostamenti liberi nella regione, tutte le regole per la riapertura