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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Nuove regole per gli spostamenti dal 18 maggio, ma ancora si attende di saperechi potrà riaprire da lunedì.Il Consiglio dei Ministri stanotte ha approvato un decreto-legge che introduceulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale sulla cui base le Regionipotranno disciplinare le modalità di svolgimento delle attività economiche,produttive e sociali. Per avere certezze, insomma, bisogna aspettare ancoraqualche ora.SPOSTAMENTIA partire da lunedì 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitatisolo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorionazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico effettivamente presente in quelle aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città delVaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena, fino all’accertamento dellaguarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura alloscopo destinata.Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVEA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali o dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòampliare o restringere le misure.SANZIONILa trasgressione delle norme prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo diun veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applic
a la sanzione amministrativa accessoria della chiusuradell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.