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Dir. Resp.
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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Nuove regole per gli spostamenti, ancora incertezze sulle aperture dal 18 maggio
Nuove regole per gli spostamenti dal 18 maggio, ma ancora si attende di saperechi potrà riaprire da lunedì.Il Consiglio dei Ministri stanotte ha approvato un decreto-legge che introduceulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale sulla cui base le Regionipotranno disciplinare le modalità di svolgimento delle attività economiche,produttive e sociali. Per avere certezze, insomma, bisogna aspettare ancoraqualche ora.SPOSTAMENTIA partire da lunedì 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitatisolo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorionazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico effettivamente presente in quelle aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città delVaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena, fino all’accertamento dellaguarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura alloscopo destinata.Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVEA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali o dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòampliare o restringere le misure.SANZIONILa trasgressione delle norme prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo diun veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applic
a la sanzione amministrativa accessoria della chiusuradell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.