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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus, Consiglio dei Ministri vara Dl quadro per le riaperture
ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito ieri e terminatoall’1.20, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della saluteRoberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misureurgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Il decretodelinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali ocomunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche ele modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.Apartire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territoriodella stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o leRegioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19,potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’internodel territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da unparticolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, inuna regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così comequelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, diassoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito ilrientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo conprovvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologicoeffettivamente presente in dette aree.Tali norme varranno anche per glispostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo conprovvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondoprincipi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nelrispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degliobblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra laCittà del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.E’confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimentodell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casiconfermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggettiindicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto-legge numero 19 del 2020.Resta vietato, l’assembramento di persone inluoghi pubblici o aperti al pubblico.Le funzioni religiose con lapartecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscrittidal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee aprevenire il rischio di contagio.A partire dal 18 maggio, le attivitàeconomiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti diprotocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principicontenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelliregionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livellonazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possonoessere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto leggenumero 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Pergarantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche,produtt
ive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamentodella situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a taleandamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I datidel monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero dellasalute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.Inrelazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli odelle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguatilivelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica oproduttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fattocostituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale(“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delledisposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darneattuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento diuna somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazioneavviene mediante l’utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione siacommessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì lasanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio odell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione ola reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre lachiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata nonsuperiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoriadefinitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterataviolazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiatae quella accessoria è applicata nella misura massima.(ITALPRESS).