lanotiziagiornale.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 2603
Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Conto alla rovescia per la Fase 2. Lunedì riparte l`Italia. Spostamenti, ristoranti e bar. C`è l`accordo con i governatori
Una corsa contro il tempo. Il 18 maggio, vale a dire la data stabilita per farripartire il Paese, è davvero a una manciata di ore, e occorre farlo insicurezza, dando regole certe a imprese e cittadini. È stato il presidente delConsiglio Giuseppe Conte ieri mattina, durante la riunione con i presidenti diRegione, a indicare i parametri entro i quali i governatori potranno muoversida lunedì riguardo alle misure da adottare. Ma il Consiglio dei ministri pervarare il decreto legge che servirà a restituire alle Regioni i poteri perriaprire, inizialmente convocato per le 12 è slittato invece in serata: non èbastata la cabina di regia fra Governo ed enti locali che della mattinata permettere a punto l’impianto complesso della legislazione che regolerà la fase 2,è stato necessario convocarne una seconda alle 19.30.I nodi da superare non sono stati i rapporti con il governo centrale quantopiuttosto una mediazione su regolamenti base uguali per tutte le regioni, conlinee comuni, da sottoporre al premier. A invocare un protocollo unitario èstato il presidente della Lombardia Fontana, che ha chiesto che non ci fosse“nessuna fuga in avanti rispetto alle linee guida nazionali”. Ma sono statiproprio i suoi colleghi leghisti Zaia e Fedriga ad anticipare con le proprieordinanze le riaperture a macchia di leopardo. In ogni caso, alla fine, è statoredatto un documento unitario.COLAZIONE IN SICUREZZA. Tavoli disposti in modo che le sedute garantiscano ildistanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti,che può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoliadeguate a prevenire il contagio tramite droplet. La distanza tra una seduta el’altra, secondo l’Inail, deve essere di due metri. È necessario renderedisponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in piùpunti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei serviziigienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. Negli esercizi (pub,bar) che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramiteprenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per unperiodo di 14 giorni. La consumazione al banco è consentita solo se può essereassicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti e laconsumazione a buffet non è consentita. Il personale di servizio a contatto coni clienti deve utilizzare la mascherina così come i clienti tutte le volte chenon si è seduti al tavolo.TURISMO. Privilegiare l’accesso agli stabilimenti balneari tramiteprenotazione, riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimentoin modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurareil mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti e assicurare undistanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo dagarantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Trale attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionatenel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri.SI VIAGGIA. Gli spostamenti tra regioni potranno riprendere dal 3 giugno (salvocomprovate ragioni di necessità) ma le Regioni potranno adottare misure piùrestrittive, in base ai dati epidemiologici. Dal 18 maggio invece cadrannotutti i limiti di mobilità all’interno dei confini regionali, con l’esclusionedi chi è in quarantena. è prevista la possibilità di spostarsi nel luogo diresidenza, domicilio o abitazione.IL NUOVO DECRETO-LEGGEIl decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno delterritorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. LoStato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, potranno adottare o reit
erare misure limitative della circolazioneall’interno del territorio regionale relativamente a specifiche areeinteressate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentodell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti. È confermato il divieto di mobilità dallapropria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura dellaquarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultatepositive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o alricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Laquarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitariaai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggettipositivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Restavietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lefunzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.Attività economiche e produttiveA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire losvolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive esociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a taleandamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I datidel monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero dellasalute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Inrelazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell’attività economica o prod
uttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reatodiverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza deiprovvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, odei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con lasanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzodi un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima.Coronavirus Fase 2