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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Tweetpalazzo chigiDi seguito quando deciso dal Consiglio dei ministri sul decretoriapertura che si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a PalazzoChigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario ilSottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. ***** DELIBERAZIONI A NORMADEL TESTO UNICO SUGLIENTI LOCALI Il Consiglio dei ministri, su proposta delPresidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, haapprovato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea ilquadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali,potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e lemodalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.Spostamenti A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle personeall'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcunalimitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative dellacircolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifichearee interessate da un particolare aggravamento della situazioneepidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali normevarranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno esserelimitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati eterritori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimentodell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casiconfermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggettiindicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020. Resta vietato, l'assembramento di persone inluoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con lapartecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscrittidal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee aprevenire il rischio di contagio. Attività economiche e produttive.A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovanoapplicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Lemisure limitative delle attività econom
iche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire losvolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive esociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a taleandamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I datidel monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero dellasalute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale. Sanzioni Il mancato rispetto dei contenuti deiprotocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che nonassicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attivitàeconomica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvoche il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 delcodice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazionidelle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati perdarne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede ilpagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo sela violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima. ***** DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLIENTI LOCALI IlConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno LucianaLamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT)in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delleorganizzazioni criminali locali.LEGGI REGIONALI Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delleRegioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: lalegge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante "Misure a sostegnodei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede emodifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio"; lalegge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante "Collegato allalegge di stabilità regionale 2020"; la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022della Regione Umbria"; la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020,recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)"; la legge dellaRegione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante "Bilancio di previsione dellaRegione Umbria 2020-2022"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante "Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie,lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."; lalegge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante "Interventi regionalidi tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimanes
ante pugliesi patrimonio immateriale della Regione"; la legge della RegionePuglia n. 10 del 27/03/202019, recante "Promozione e sostegno alle attività divalorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storicidella Puglia". la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 "Esenzionedal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)". *****Il Consiglio dei ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospesonuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all'1.20 di sabato16 maggio 2020.Tweet