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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Decreto Covid. Ok della Camera, ora tocca al Senato. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure restrittive scendono a max 1.000 euro
Diverse le novità introdotte al testo, anche se la maggior parte di questevanno a ricollegarsi ad alcune aperture già previste dal Dpcm dello scorso 26aprile con il quale si è inaugurata la Fase 2. Tra queste, l'adozione diprotocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessionireligiose per lo svolgimento delle funzioni religiose. La possibilità disvolgere attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto delladistanza di sicurezza interpersonale. E la possibilità di visite tra figli egenitori in istituti penitenziari, ospedali e Rsa. Il testo passa ora alSenato. [front3319594]14 MAG - Approvato questa mattina dall'Aula della Camera il Decreto 19/2020contenente ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenzaepidemilogica Covid-19. Il testo passa ora all'esame del Senato. Diverse le novità introdotte al testo, anche se la maggior parte di questevanno a ricollegarsi ad alcune aperture già previste dal Dpcm dello scorso 26aprile con il quale si è inaugurata la Fase 2. Tra queste, l'adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolicae con le confessioni religiose diverse dalla Cattolica per la definizione dellemisure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose incondizioni di sicurezza. La possibilità di svolgere individualmente, o con unaccompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza disicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e dialmeno un metro per ogni altra attività. Vengono inoltre garantiti gli incontritra genitori e figli, autorizzati dall'autorità giudiziaria, negli istitutipenitenziali ma anche negli ospedali, Rsa e strutture per disabili.La sanzione amministrativa massima per il mancato rispetto delle misure dicontenimento scenda da 3.000 a 1.000 euro. E il Presidente del Consiglio deiministri o un Ministro da lui delegato dovrà riferire ogni quindici giorni alleCamere sulle misure adottate.Di seguito una sintesi del provvedimento articolo per articolo. Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possonoessere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalitàdi esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazionialla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora senon per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati daesigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di saluteo da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o condisturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale oproblematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto vieneconsentito di uscire con un accompagnatore qualora sia necessario al benesserepsico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizionidi sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardinipubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti chehanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettivadiffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive alvirus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghipubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasinatura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico oprivato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo ereligioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limita
zione dell’ingressonei luoghi destinati al culto; h-bis) adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e conle confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione dellemisure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose incondizioni di sicurezza. i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, salegiochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centriricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e diogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità disvolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine edisciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità didisporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine,centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinarele modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessiluoghi; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive emotorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; garantendo comunquela possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per iminori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva oattività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metroper ogni altra attività o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali eregionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario,aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasportopubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto dellepersone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantireil rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata eadeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche dellescuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazionesuperiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professionisanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attivitàformative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e dasoggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove diesame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità adistanza; q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio ogemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunquedenominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradosia sul territorio nazionale sia all’estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura deimusei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 delcodice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentarisull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delleamministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili el’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso amodalità di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettivefinalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici eprivati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione deicandidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità adistanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro itermini fissati dalla legge, la conclus
ione delle procedure per le qualirisulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità disvolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generiagricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee adevitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore dipredisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza disicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre ilrischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico dibevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresibar e ristoranti; ad esclusione delle mense e del catering continuativo su basecontrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale dialmeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché conasporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività diconfezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare ladistanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto diconsumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelleimmediate vicinanze degli stessi. z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, ancheove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo,con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previaassunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non siapossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata eadeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura dicontenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quellinecessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e diprima necessità; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nellesale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso(DEA/PS); cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalitàe lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, struttureriabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; sonoin ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzatidall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove nonpossibile, in collegamento da remoto.dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti dicoloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologicocome identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministrodella salute; ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alladisciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione daparte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti dipersone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata aprevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblicanecessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumentidi protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivitàeconomiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata aautorità pubbliche specificamente individuate. Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essereimposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso uncui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e lapubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito leparti sociali interessat
e. Articolo 1-bis (Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività diraccolta)Per l'approvvigionamento alimentare, su tutto il territorio nazionale sonoconsentite, purché siano svolte individualmente, limitatamente al territoriodel Comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, leattività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi. Articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento) Le misure previste all’articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno opiù Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministrodell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e dellefinanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delleregioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione oalcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nelcaso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato dovrà illustrarepreventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare.I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcunespecifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel casoin cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro dellasalute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministrodell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Peri profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza eproporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, ilComitato tecnico scientifico.E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute,e nelle more dell’adozione dei Dpcm, le misure di restrizioni potranno ancheessere adottate dal Ministro della salute. Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base deidecreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure peril contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dalParlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni oiniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogniordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altriistituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorionazionale che all'estero. E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agliindividui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus.Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizicommerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso aiservizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di benidi prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezioneindividuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e dipersone, così come le attività lavorative nelle aree interessate. Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti lemisure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministriadottati in data 8 marzo 2020 , 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Lealtre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nellimite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile).Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i terminiper il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presentedecreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Cortedei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovràriferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate. Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) Si prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute dia
ggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in unaparte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive,esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisionedelle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economianazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con lemisure statali. Articolo 4 (sanzioni e controlli)Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure dicontenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionalipreviste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione dilegge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto dellemisure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentatefino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive alcoronavirus è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro500 ad euro 5.000. Articolo 4-bis (Proroga dei piani terapeutici)I piani terapeutici che includono la fornitura di protesi, ortesi, ausili edispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione dimenomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per lapromozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sonoprorogati per ulteriori novanta giorni. Le Regioni stabiliscono protocolli eprocedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi pianiterapeutici Articolo 5 (Disposizioni finali)Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa chedall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Giovanni Rodriquez14 maggio 2020