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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
18 maggio: come si può riaprire senza ricevere sanzioni. Decreto
Dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali,regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti dellepersone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche,produttive e sociali.DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI (fonte: governo.it)Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e delMinistro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge cheintroduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologicada COVID-19.Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionalio comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisichee le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.– Attività economiche e produttiveA partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devonosvolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o inambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli onelle linee guida nazionali.In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le lineeguida adottati a livello nazionale.Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essereadottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, conprovvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale.I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministerodella salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale.– SanzioniIl mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionalio, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino alripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), leviolazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanzeemanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede ilpagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo sela violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima. QUI LE NOVITA’ SU COSA CAMBIA PER GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DAL 18 MAGGIO. ILDECRETO • Facebook • Twitter • LinkedIn • WhatsApp • Gmail • Facebook MessengerISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTERIscriviti alla nostra maili
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