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Edizione del 16/05/2020
Estratto da pag. 1
Approvato il nuovo decreto legge Ecco le novit? | Italia
16.05.2020Approvato il nuovodecreto leggeEcco le novitàConsiglio dei ministri Consiglio dei ministriConsiglio dei ministritutto schermo Tutto Schermo • Aumenta • Diminuisci • Stampa • InviaIl Consiglio dei ministri, a notte fonda, ha approvato il nuovo decreto leggesul secondo step della Fase 2. «Ottima collaborazione con le Regioni - ha dettoall'Adnkronos il premier Giuseppe Conte - che hanno aderito alpiano predisposto dal governo e accettato di camminare insieme in questa nuovafase trasmettendo costantemente le informazioni sui contagi e condividendo laresponsabilità per le riaperture delle attività». Il Consiglio dei Ministri,sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40; sospeso nuovamente alle 18.05, èripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio Il nuovo decreto legge, come spiega palazzo Chigi, «delinea il quadro normativonazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositidecreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno esseredisciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimentodelle attività economiche, produttive e sociali». Oggi è dunque attesa la nuovaordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia sulla base del documentocondiviso dalle Regioni. Queste intanto le indicazioni contenute nel nuovo decreto legge: SPOSTAMENTI. A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle personeall’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcunalimitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative dellacircolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifichearee interessate da un particolare aggravamento della situazioneepidemiologica.Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasportopubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmenteci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ognicaso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione oresidenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree delterritorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità alrischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potrannoessere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specificiStati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischioepidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentodell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunqueconsentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di SanMarino e le regioni confinanti.È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritàsanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamentodella guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra strutturaallo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autoritàsanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati disoggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con iprovvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti alpubblico.Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispettodei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni,contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE. A partire dal 18 maggio, le attivitàeconomiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti diproto
colli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principicontenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelliregionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livellonazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possonoessere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitàeconomiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornalieral'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regionial Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitatotecnico-scientifico.In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, lasingola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puòintrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelledisposte a livello statale. SANZIONI. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guidaregionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli diprotezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva finoal ripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), leviolazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanzeemanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede ilpagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo sela violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività diimpresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autoritàprocedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizioper una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dallasanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima. Leggi anche: «Riaperture, ok a nostre richieste» Oggi l'ordinanzaIl premier Conte e il governatore Luca Zaia Il premier Conte e il governatoreLuca ZaiaIl premier Conte e il governatore Luca Zaiatutto schermo Tutto Schermo