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Edizione del 02/01/2020
Estratto da pag. 1
Legge di bilancio per il 2020: Novità per il Codice dei contratti
Facendo una ricerca nell’articolato della legge di Bilancio 2020 abbiamo trovato alcuni elementi che interassano il Codice dei contratti di cui...
Facendo una ricerca nell’articolato della legge di

Bilancio 2020 abbiamo trovato alcuni elementi che

interassano il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e

nel dettaglio i seguenti:

al comma 78 dell’articolo 1 è precisato che

“Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle

concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture

affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni

delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente

volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito

delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del

rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità,

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

tutela dell’ambiente ed efficienzaenergetica”;

al comma 259 dell’articolo 1 è precisato che

“Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di

progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di

progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati

secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b),

fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per

le forniture e i servizi”;

al comma 586 dell’articolo 1 è precisato che

“Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre

1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di

aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico

di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine

dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo decreto

legislativo n. 50 del 2016”.

Il comma 78 prevede la disapplicazione del

codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi

affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e

di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. La disposizione prevede

la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del

2016 negli appalti e concessioni di

servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le

loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco

volontari e loro unioni nelle province autonome di

Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

Il comma 258 destina 10 milioni di

euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il

finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del

Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in

sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Al comma 259 si prevede che, al fine di accelerare

gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i

relativi incarichi di progettazione e connessi di

cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano

affidati secondo le procedure di affidamento

diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in

relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie

previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla

osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi

dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla

richiesta, anche tramite conferenza di

servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono

acquisiti con esito positivo (comma 260).

I commi 581-587 mirano ad esten
dere l'utilizzo

da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati

di acquisto e di negoziazione. Il comma 581,

inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le

categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le

amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare

le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di

committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire

proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a

disposizione dai medesimi soggetti. Il comma 582 è

volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e

negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai

lavori pubblici. Il comma 583

obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le

istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le

agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli

accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante

il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa

realizzato e gestito. Il comma 584 reca una

novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di

beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma

585 stabilisce che la convenzioni Consip per

l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per

specifiche categorie di amministrazioni oppure per

specifici ambiti territoriali. Ai sensi del

comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro

possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti

specifici basati sul sistema dinamico di

acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente

disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del

contratto. Con il comma 587 l’utilizzo degli

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle

procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di

servizi.

A cura di Redazione

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