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Edizione del 02/01/2020
Estratto da pag. 1
Facendo una ricerca nell’articolato della legge di
Bilancio 2020 abbiamo trovato alcuni elementi che
interassano il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
nel dettaglio i seguenti:
al comma 78 dell’articolo 1 è precisato che
“Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture
affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni
delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente
volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito
delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del
rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell’ambiente ed efficienzaenergetica”;
al comma 259 dell’articolo 1 è precisato che
“Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di
progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di
progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati
secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b),
fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per
le forniture e i servizi”;
al comma 586 dell’articolo 1 è precisato che
“Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di
aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico
di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo decreto
legislativo n. 50 del 2016”.
Il comma 78 prevede la disapplicazione del
codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi
affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e
di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. La disposizione prevede
la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del
2016 negli appalti e concessioni di
servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le
loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco
volontari e loro unioni nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
Il comma 258 destina 10 milioni di
euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il
finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
Al comma 259 si prevede che, al fine di accelerare
gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i
relativi incarichi di progettazione e connessi di
cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano
affidati secondo le procedure di affidamento
diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in
relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie
previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla
osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi
dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di
servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono
acquisiti con esito positivo (comma 260).
I commi 581-587 mirano ad esten
dere l'utilizzo
da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati
di acquisto e di negoziazione. Il comma 581,
inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le
categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le
amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare
le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai medesimi soggetti. Il comma 582 è
volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e
negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai
lavori pubblici. Il comma 583
obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli
accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante
il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa
realizzato e gestito. Il comma 584 reca una
novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di
beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma
585 stabilisce che la convenzioni Consip per
l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per
specifiche categorie di amministrazioni oppure per
specifici ambiti territoriali. Ai sensi del
comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro
possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti
specifici basati sul sistema dinamico di
acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente
disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del
contratto. Con il comma 587 l’utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle
procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di
servizi.
A cura di Redazione
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