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Edizione del 02/01/2020
Estratto da pag. 1
Trasmigrazione automatica di ODV e APS nel RUNTS
Atteso in primavera il decreto istitutivo del Registro, mentre il «passaggio» dagli uffici di Regioni e Province sarà probabilmente in autunno
La trasmigrazione automatica dei dati delle ODV e APS al nuovo Registro unico del Terzo settore dagli uffici delle Regioni e Province autonome inizierà probabilmente in autunno ed occuperà anche l’inverno 2021. Atteso, invece, per la primavera 2020 il decreto del Ministero del Lavoro, previsto dall’art. 53 del DLgs. 117/2017 che, di fatto, determinerà la vera e propria nascita del RUNTS. È quanto appare desumibile dalla seconda bozza (ancora non definitiva) del decreto istitutivo dell’attesissimo “Registro unico nazionale del terzo settore”. Detto decreto dovrà, nelle prossime settimane, essere vagliato dalla Conferenza Stato-Regioni e, prima della pubblicazione in Gazzetta, avere il placet dalla Corte dei Conti.

Il decreto istitutivo del RUNTS, sarà quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente in primavera. Con esso l’ufficio generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso cui è istituito l’ufficio statale del RUNTS, (si legge nell’art. 30 della bozza di decreto) sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà il termine dal quale avrà inizio il processo di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel Registro nazionale delle APS. A questo punto (si ipotizzano i mesi autunnali dati i 180 giorni previsti dall’art. 53, comma 2), i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome saranno tenuti a trasferire telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, la documentazione necessaria alla trasmigrazione.

Oltre ai dati generali, ad APS e ODV verrà richiesto il numero di soci ed associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinto per numero di persone fisiche, gli identificativi degli enti non persone fisiche, il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente.

Si ricorda che per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), la trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al RUNTS sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro tale termine, si legge nella bozza, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicano al RUNTS, i dati in loro possesso relativi alle APS ed alle ODV iscritte nei rispettivi registri. Verranno, a riguardo, inviati copia dell’atto costitutivo e dello statuto nonché gli altri dati in possesso dei registri nazionali. Ciascun ufficio regionale una volta prese in carico le informazioni riguardanti gli Enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti richiedendo l’eventuale documentazione mancante. Nel caso in cui le informazioni disponibili fossero incomplete verrà chiesto all’ente di fornire le notizie mancanti. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. Nel caso in cui, invece, la verifica dei requisiti si concluda positivamente l’ufficio competente del RUNTS, con apposito provvedimento, disporrà l’iscrizione dell’ente nel registro.

Per le ONLUS sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni riguardanti gli enti iscritti nell’anagrafe ONLUS il giorno antecedente rispetto a quello in cui avrà inizio il processo di trasferimento dei dati nel RUNTS. In questi casi le ulteriori informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’iscrizione e (soprattutto) la sezione del RUNTS nella quale esse intendono essere iscritte saranno fornite dalle stesse ONLUS  allegando copia di atto costitutivo e statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore.

Una volta a regime la domanda di iscrizione, per chi non intende acquisire la personalità giuridica, potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente, e
dovrà prevedere quali allegati atto costitutivo, statuto registrato e per gli enti già esercenti attività i bilanci degli ultimi due anni.

La domanda di iscrizione, si legge ancora nella bozza di decreto, dovrà contenere altresì l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione, la denominazione, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, la forma giuridica e la sede legale, un indirizzo di posta certificata, eventuali contatti telefonici, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, esercizio di eventuali attività diverse, la o le reti associative alle quali l’ente è affiliato, la natura commerciale o non commerciale dell’ente, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali nonché l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. Nel caso in cui l’ente sia tenuto alla nomina di organi di controllo o di revisione il relativo possesso da parte dei soggetti nominati dei requisiti professionali e di assenza di cause di incompatibilità.

La trasmigrazione automatica dei dati delle ODV e APS al nuovo Registro unico del Terzo settore dagli uffici delle Regioni e Province autonome inizierà probabilmente in autunno ed occuperà anche l’inverno 2021. Atteso, invece, per la primavera 2020 il decreto del Ministero del Lavoro, previsto dall’art. 53 del DLgs. 117/2017 che, di fatto, determinerà la vera e propria nascita del RUNTS. È quanto appare desumibile dalla seconda bozza (ancora non definitiva) del decreto istitutivo dell’attesissimo “Registro unico nazionale del terzo settore”. Detto decreto dovrà, nelle prossime settimane, essere vagliato dalla Conferenza Stato-Regioni e, prima della pubblicazione in Gazzetta, avere il placet dalla Corte dei Conti.

Il decreto istitutivo del RUNTS, sarà quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente in primavera. Con esso l’ufficio generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso cui è istituito l’ufficio statale del RUNTS, (si legge nell’art. 30 della bozza di decreto) sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà il termine dal quale avrà inizio il processo di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel Registro nazionale delle APS. A questo punto (si ipotizzano i mesi autunnali dati i 180 giorni previsti dall’art. 53, comma 2), i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome saranno tenuti a trasferire telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, la documentazione necessaria alla trasmigrazione.

Oltre ai dati generali, ad APS e ODV verrà richiesto il numero di soci ed associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinto per numero di persone fisiche, gli identificativi degli enti non persone fisiche, il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente.

Si ricorda che per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), la trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al RUNTS sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro tale termine, si legge nella bozza, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicano al RUNTS, i dati in loro possesso relativi alle APS ed alle ODV iscritte nei rispettivi registri. Verranno, a riguardo, inviati copia dell’atto costitutivo e dello statuto nonché gli altri dati in possesso dei registri nazionali. Ciascun ufficio regionale una volta prese in carico le informazioni riguardanti gli Enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti richiedendo l’eventuale documentazione mancante. Nel caso in cui le informazioni disponibili fossero incomplete ve
rrà chiesto all’ente di fornire le notizie mancanti. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. Nel caso in cui, invece, la verifica dei requisiti si concluda positivamente l’ufficio competente del RUNTS, con apposito provvedimento, disporrà l’iscrizione dell’ente nel registro.

Per le ONLUS sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni riguardanti gli enti iscritti nell’anagrafe ONLUS il giorno antecedente rispetto a quello in cui avrà inizio il processo di trasferimento dei dati nel RUNTS. In questi casi le ulteriori informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’iscrizione e (soprattutto) la sezione del RUNTS nella quale esse intendono essere iscritte saranno fornite dalle stesse ONLUS  allegando copia di atto costitutivo e statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore.

Una volta a regime la domanda di iscrizione, per chi non intende acquisire la personalità giuridica, potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente, e dovrà prevedere quali allegati atto costitutivo, statuto registrato e per gli enti già esercenti attività i bilanci degli ultimi due anni.

La domanda di iscrizione, si legge ancora nella bozza di decreto, dovrà contenere altresì l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione, la denominazione, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, la forma giuridica e la sede legale, un indirizzo di posta certificata, eventuali contatti telefonici, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, esercizio di eventuali attività diverse, la o le reti associative alle quali l’ente è affiliato, la natura commerciale o non commerciale dell’ente, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali nonché l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. Nel caso in cui l’ente sia tenuto alla nomina di organi di controllo o di revisione il relativo possesso da parte dei soggetti nominati dei requisiti professionali e di assenza di cause di incompatibilità.

La trasmigrazione automatica dei dati delle ODV e APS al nuovo Registro unico del Terzo settore dagli uffici delle Regioni e Province autonome inizierà probabilmente in autunno ed occuperà anche l’inverno 2021. Atteso, invece, per la primavera 2020 il decreto del Ministero del Lavoro, previsto dall’art. 53 del DLgs. 117/2017 che, di fatto, determinerà la vera e propria nascita del RUNTS. È quanto appare desumibile dalla seconda bozza (ancora non definitiva) del decreto istitutivo dell’attesissimo “Registro unico nazionale del terzo settore”. Detto decreto dovrà, nelle prossime settimane, essere vagliato dalla Conferenza Stato-Regioni e, prima della pubblicazione in Gazzetta, avere il placet dalla Corte dei Conti.

Il decreto istitutivo del RUNTS, sarà quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente in primavera. Con esso l’ufficio generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso cui è istituito l’ufficio statale del RUNTS, (si legge nell’art. 30 della bozza di decreto) sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà il termine dal quale avrà inizio il processo di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel Registro nazionale delle APS. A questo punto (si ipotizzano i mesi autunnali dati i 180 giorni previsti dall’art. 53, comma 2), i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome saranno tenuti a trasferire telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, la documentazione necessaria alla trasmigrazione.

Oltre ai dati generali, ad APS e ODV verrà richiesto il numero di soci ed associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinto per numero di persone fisiche, gli identificativi degli enti non persone f
isiche, il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente.

Si ricorda che per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), la trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al RUNTS sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro tale termine, si legge nella bozza, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicano al RUNTS, i dati in loro possesso relativi alle APS ed alle ODV iscritte nei rispettivi registri. Verranno, a riguardo, inviati copia dell’atto costitutivo e dello statuto nonché gli altri dati in possesso dei registri nazionali. Ciascun ufficio regionale una volta prese in carico le informazioni riguardanti gli Enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti richiedendo l’eventuale documentazione mancante. Nel caso in cui le informazioni disponibili fossero incomplete verrà chiesto all’ente di fornire le notizie mancanti. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. Nel caso in cui, invece, la verifica dei requisiti si concluda positivamente l’ufficio competente del RUNTS, con apposito provvedimento, disporrà l’iscrizione dell’ente nel registro.

Per le ONLUS sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni riguardanti gli enti iscritti nell’anagrafe ONLUS il giorno antecedente rispetto a quello in cui avrà inizio il processo di trasferimento dei dati nel RUNTS. In questi casi le ulteriori informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’iscrizione e (soprattutto) la sezione del RUNTS nella quale esse intendono essere iscritte saranno fornite dalle stesse ONLUS  allegando copia di atto costitutivo e statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore.

Una volta a regime la domanda di iscrizione, per chi non intende acquisire la personalità giuridica, potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente, e dovrà prevedere quali allegati atto costitutivo, statuto registrato e per gli enti già esercenti attività i bilanci degli ultimi due anni.

La domanda di iscrizione, si legge ancora nella bozza di decreto, dovrà contenere altresì l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione, la denominazione, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, la forma giuridica e la sede legale, un indirizzo di posta certificata, eventuali contatti telefonici, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, esercizio di eventuali attività diverse, la o le reti associative alle quali l’ente è affiliato, la natura commerciale o non commerciale dell’ente, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali nonché l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. Nel caso in cui l’ente sia tenuto alla nomina di organi di controllo o di revisione il relativo possesso da parte dei soggetti nominati dei requisiti professionali e di assenza di cause di incompatibilità.