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Edizione del 30/04/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus. Allarme alla Camera: positivo deputato Lega. Chiesto il voto telematico. In Aula il decreto con ulteriori misure contenimento
Preoccupazione a Montecitorio per la presenza di un deputato della Legapositivo al Coronavirus venerdì scorso in Aula. In programma l'esame deldecreto approvato il 24 marzo scorso che rappresenta una cornice normativa conla quale vengono confermate le restrizioni già adottate con precedentiprovvedimenti, e all'interno della quale si potrà successivamente intervenirecon nuovi Dpcm per inasprire o allegerire le misure in vigore. Il mancatorispetto delle misure di contenimento viene punito con sanzione da 400 a 3.000euro. IL TESTO[front326056]29 APR - Allarme alla Camera per la presenza di un deputato della Lega positivoal Coronavirus venerdì scorso in Aula. Oggi era in programma l'esame delDecreto legge con le ulteriori misure di contenimento, approvato lo scorso 22marzo dal Consiglio dei Ministri. In apertura di seduta Alessandro Fusacchia(+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiesto alla presidenza di adottare ilvoto telematico o l'utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantireil distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori hadetto che "una risposta alle domande poste" arriverà dalla riunione dellaConferenza dei capigruppo in programma oggi. Il decreto all'esame dell'Aula, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso24 marzo, rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate lerestrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno dellaquale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire oallegerire le misure in vigore. ll tutto, per periodi predeterminati, ciascunodi durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piùvolte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato condelibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità dimodularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamentoepidemiologico del virus.Le Regioni, in caso di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento delrischio sanitario, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive,esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisionedelle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economianazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia,ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza incontrasto con le misure statali. Nel testo si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni per il mancatorispetto delle misure di contenimento, con multe fino a 3.000 euro, per itrasgressori (incrementabili di un terzo se alla guida di veicoli). E, per isoggetti positivi al coronavirus che lasceranno il loro domicilio, si prevedel’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Vengono escluse le limitazioni concorsuali per il personale sanitario esociosanitario. Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possonoessere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalitàdi esso, una o più tra le seguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazionialla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora senon per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati daesigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di saluteo da altre specifiche ragioni. Tra le novità introdotte, ai soggetti condisabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilitàintellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali connecessità di supporto, è consentito uscire dall'ambiente domestico con unaccompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico dellapersona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezzasanitaria;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville egiardini pubblici o altri spazi pubblici;c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,provinciali o regionali, n
onché rispetto al territorio nazionale;d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti chehanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettivadiffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuoridel territorio italiano;e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco qualeautorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus;f) è stata soppressa questa parte dove si prevedeva una limitazione o divietodelle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasinatura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogopubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativoe religioso;h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingressonei luoghi destinati al culto;i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, salegiochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centriricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altraattività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento adistanza;m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine edisciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità didisporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi,piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché didisciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'internodegli stessi luoghi;n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive emotorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;o) possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali eregionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasportodi persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelleacque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche dellescuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazionesuperiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professionisanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delleattività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali eda soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove diesame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità adistanza;q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio ogemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunquedenominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradosia sul territorio nazionale sia all’estero;r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura deimusei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 delcodice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentarisull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delleamministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili el’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso amodalità di lavoro agile;t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, adesclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici eprivati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione deicandidati è effettuata esclusivamente su basi curr
iculari ovvero con modalità adistanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro itermini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le qualirisulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità disvolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglioo all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilitàdei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalitàidonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore dipredisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza disicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre ilrischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico dibevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresibar e ristoranti;z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, ancheove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo,con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previaassunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non siapossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata eadeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura dicontenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quellinecessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e diprima necessità;bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nellesale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione dei repartidi pronto soccorso (DEA/PS);cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture diospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità oper anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istitutipenitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutturesemiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o nonautosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenzapatologica;dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti dicoloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologicocome identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministrodella salute;ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alladisciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione daparte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti dipersone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata aprevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblicanecessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumentidi protezione individuale;hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivitàeconomiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata aautorità pubbliche specificamente individuate.Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essereimposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso uncui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e lapubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito leparti sociali interessate. Articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento) Le misure previste all’articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno opiù Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministrodell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e dellefinanze e gli altri ministri competenti per mat
eria, nonché i presidenti delleregioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione oalcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nelcaso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcunespecifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel casoin cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro dellasalute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministrodell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Peri profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza eproporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, ilComitato tecnico scientifico.E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute,e nelle more dell’adozione dei Dpcm, le misure di restrizioni potranno ancheessere adottate dal Ministro della salute. Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base deidecreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure peril contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dalParlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni oiniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogniordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altriistituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorionazionale che all'estero. E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agliindividui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus.Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizicommerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso aiservizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di benidi prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezioneindividuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e dipersone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti lemisure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministriadottati in data 8 marzo 2020 , 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Lealtre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nellimite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile). Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i terminiper il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presentedecreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Cortedei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovràriferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate. Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) Si prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute diaggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in unaparte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto aquelle attualmente vigenti, esclusivamente nell’ambito delle attività di lorocompetenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanzastrategica per l’economia nazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con lemisure statali e regionali. Articolo 4 (sanzioni e controlli)Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure dicontenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionalipreviste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra dispo
sizione dilegge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto dellemisure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentatefino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive alcoronavirus è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro500 ad euro 5.000. Articolo 5 (Disopsizioni finali)Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa chedall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Giovanni Rodriquez29 aprile 2020