agcult.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 390
Edizione del 24/04/2020
Estratto da pag. 1
Via libera definitivo della Camera in seconda lettura al Dl Cura Italia. I voti favorevoli sono stati 229, i contrari 123, gli astenuti 2. Il testo definitivo approvato da Montecitorio è quello uscito dal Senato. Sul provvedimento non si è trovata l’intesa alla Camera tra maggioranza e opposizione su ulteriori modifiche da apportare, suscitando le dure critiche delle forze di opposizione.
Ecco nel dettaglio le misure che interessano i settori della cultura e del turismo:
INDENNITA’ PER I LAVORATORI TURISMO E SPETTACOLO
La norma prevede in favore di alcune categorie di lavoratori un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tra questi i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). Le medesime indennità non sono cumulabili tra di esse e non spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza.
TURISMO - La norma riconosce, nel limite di spesa di 103,8 milioni di euro per il 2020, l’indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020) e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla suddetta data di entrata in vigore. La citata circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 - facendo riferimento ai casi in cui l’ultimo rapporto di lavoro stagionale (con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - ricomprende nel beneficio anche i casi in cui, nel periodo temporale indicato, il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.
SPETTACOLO - La misura riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l’indennità in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
SOSPENSIONE RITENUTE, CONTRIBUTI E IVA
La norma interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020. Rientrano nella sospensione anche soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi. E ancora: soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
RIMBORSO BIGLIETTI MUSEI E SPETTACOLI
La norma dispone la risoluzione - per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 - dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di i
ngresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. Rispetto al testo originario vengono altresì modificati la procedura e i termini per il rimborso.
VOUCHER DI RIMBORSO VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI
La norma prevede che, al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. L’articolo stabilisce le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
TAVOLO MONITORAGGIO SU CRISI DEL SETTORE TURISMO
Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul comparto turistico e valutare l’adozione delle opportune iniziative, viene istituito presso il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
E’ previsto che il tavolo esamini le problematiche connesse all’emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.
FONDO EMERGENZA SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO
Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
FONDI ‘COPIA PRIVATA’ A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURA
E’ prevista la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore.
Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tenuto conto che per quest’anno sarà inverosimile procedere con le mo
dalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d’autore.
La misura è necessaria e urgente in quanto, secondo la modalità ordinaria, i relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni con scadenze ravvicinate. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.
FONDO MAECI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE ALL’ESTERO
Istituito presso il Maeci il “Fondo per la promozione integrata” con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro. La disposizione istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE, il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero, i capitoli dell’azione “promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero” dello stato di previsione del MAECI, nonché “internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale” dello stato di previsione del MAECI mediante i quali sono state realizzate le iniziative di cooperazione integrata culturale, scientifica, tecnologica ed economico-commerciale di pertinenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per la realizzazione degli interventi, nonché per quelli inclusi nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; inoltre, il Maeci e l’ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.