stamptoscana.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 261
Edizione del 24/04/2020
Estratto da pag. 1
Liquidità anche al Terzo Settore, le Regioni chiedono la modifica al decreto
Firenze – La Toscana, insieme alle altre Regioni, chiede al Governo di estendere anche alle imprese e alle associazioni di promozione sociale e del terzo settore l’accesso agevolato al credito, al fondo nazionale di garanzia, alla sospensione di mutui, ai crediti di imposta e alle agevolazioni sulle spese di sanificazione.

L’assessore alla presidenza Vittorio Bugli ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione della Conferenza delle Regioni, durante la quale è stato approvato un emendamento al decreto legge 23 del 2020 da presentare alle Commissioni VI e X della Camera. Ad oggi, infatti, il terzo settore è escluso da quanto previsto dal cosiddetto “decreto liquidità” che il Governo ha varato il 9 aprile e quindi non può accedere alla liquidità messa a disposizione dall’esecutivo per le imprese. L’allarme era stato lanciato oggi anche da Cesvot e Forum toscano del Terzo settore, chiedendo misure ad hoc.

“Ci siamo subito mossi – sottolinea Bugli – Il terzo settore ricopre peraltro un ruolo chiave in questo fase dell’emergenza Covid, sul fronte sanitario ma anche su quello sociale e ambientale, ed è dunque importante sostenerlo. La soluzione potrebbe arrivare con questo emendamento in sede di conversione del decreto”.

Il testo proposto prevede di aggiungere all’art. 13 del decreto legge, alla lettera m), dopo le parole “esercenti attività d’impresa, arti o professioni” le seguenti parole: “nonché del terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli artt. 45 e 101, comma 2, d. lgs. 117/2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE”.

Nello stesso decreto e articolo e dopo la lettera m) dopo le parole “dalla data della domanda di garanzia ovvero….” sono aggiunte le seguenti: “per i soggetti del Terzo Settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli artt. 45 e 101, comma 2, d. lgs. 117/2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell’ultimo bilancio approvato ai sensi dell’art. 47?.