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Dir. Resp.
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Edizione del 14/04/2020
Estratto da pag. 1
Il ruolo dell’infermiere nella riabilitazione psichiatrica
[front8283916]14 APR - Gentile Direttore,la Professione Infermieristica nel corso degli anni ha subito notevolimutamenti passando dall’essere una Professione sanitaria ausiliaria, ad unaProfessione sanitarie dotata di autonomia professionale per tutte le attivitàdirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale ecollettiva secondo quanto prescritto ope legis dal D.M. 739/94.La centralità della Professione infermieristica nel processo di cura non èstata ancora riconosciuta dalla Regione Puglia nelle residenzialitàpsichiatriche.L’attuale Regolamento Regionale pugliese (R.R. 7/2002) prevede tra i requisitiorganizzativi per il funzionamento delle Strutture di riabilitazionepsichiatrica la presenza indistintamente di “Collaboratori ProfessionaliSanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione)o collaboratori professionali assistenti sociali”.Il prefato regolamento realizza una commistione di ruoli tra Infermieri,Educatori professionali, personale della riabilitazione ed Assistenti sociali,rendendo solo eventuale la presenza della figura dell’Infermiere, ponendosi contutta evidenza in contrasto con la legislazione nazionale (Legge 42/99, Legge251/2000 e Legge 3/2018).L’attuale emergenza sanitaria legata alla Pandemia da SARS-CoV-2 rende ancorapiù centrale il ruolo degli Infermieri soprattutto nelle Strutture residenziali(in Puglia chiamate CRAP), dove è necessaria oltre alla presenza di Professionisanitarie della riabilitazione (Tecnici della riabilitazione psichiatrica eEducatori Professionali), anche di Professioni sanitarie infermieristiche lecui principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza deimalati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.Il Profilo professionale individua il capo di operatività della Professionaleinfermieristica, individuando nell’infermiere il responsabile unicodell’assistenza generale infermieristica (art. 1 DM 739/94), della correttaapplicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 1 comma 3) puntod) D.M. 739/94), della pianificazione dell’intervento assistenziale,dell’identificazione dei bisogni e della corretta attuazione del Progettoterapeutico riabilitativo individualizzato agendo in collaborazione con glialtri operatori sanitari e sociali. (art. 1 comma 3) punti a), b), c), e) D.M.739/94).Il Ministero della salute già nel 2009 attraverso la Commissione nazionale perla definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza dellaDirezione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza edei principi etici di sistema, aveva previsto nella dotazione organica delleStrutture residenziali (a seconda dell’intensità delle prestazionicaratterizzanti la struttura h 12 o h 24) la presenza obbligatoriadell’Infermiere.Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documentoprot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013, ha espressamente richiesto che le oredi presenza giornaliera delle differenti figure professionali siano declinatein raggruppamenti di attività, tra cui figura “l’Attività di assistenzasanitaria per gli infermieri” e “l’Attività educativo- riabilitativa per glieducatori e i terapisti della riabilitazione psichiatrica”.Ad oggi nessuna modifica è ancora seguita all’attuale Regolamento Regionale, senon una serie di atti pubblici (risposte ad interrogazioni al Consiglioregionale) e non ufficiali ancora secretati.Essendo trascorsi sei anni dal recepimento della Regione Puglia delledisposizioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome(documento prot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013), dieci anni dalla emanazionedelle direttive del Ministero della salute e tre anni dalla emanazione delDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, senza che sisia ancora proceduto alla modifica del regolamento regionale, non possiamo cheauguraci che la Regione Puglia passi dalle dichiarazione ai fatti.E’ opportuno però che i tecnici della Regione, muovendosi nell’alveo dellenormativa nazionale, tengano conto della tenuta dei liv
elli occupazionali eprocedano ad un potenziamento degli organici soprattutto per quanto riguarda lafigura dell’OSS nelle Strutture residenziali (CRAP intensive ed estensive) edell’Infermiere la quale figura deve diventare obbligatoria per tutte e 24 leore di assistenza.In un quadro così compromesso e in contrasto con le leggi nazionali, nonpossono essere certamente i lavoratori o gli Enti gestori a dover pagarel’inerzia della Regione e gli errori protratti negli anni dai vari tecniciregionali nella predisposizione degli organici delle Strutture diriabilitazione psichiatriche.Si spera, quindi, che la Regione Puglia si avvalga di interlocuzioni conAssociazioni di familiari e utenti psichiatrici, Enti Gestori, SocietàScientifiche, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali e ANCI per ilperseguimento degli obiettivi a tutela delle persone affette da disabilitàpsichica che hanno il diritto di ricevere una assistenza di qualità in unsistema multidisciplinare.Dott. Pierpaolo VolpeDirigente sindacale UIL FPL TarantoConsigliere Ordine delle Professioni infermieristiche Taranto14 aprile 2020