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Edizione del 08/04/2020
Estratto da pag. 1
Cura Italia, via libera dalla Commissione Bilancio: dal Fondo di solidarietà per gli operatori alle unità speciali, tutte le novità
Il testo del decreto è stato approvato nella notte dalla Commissione Bilanciodel Senato. Istituito un fondo di 10 milioni di euro per i familiari deglioperatori morti «per effetto diretto o “come concausa” del contagio daCOVID-19». Adeguamento retributivo per gli MMG. Bocciata la proposta perincrementare lo stipendio agli operatoridi Giovanni CedroneImmagine articoloÈ arrivato nella notte il via libera della Commissione Bilancio del Senato alCura Italia. Diverse le novità al Decreto: dal Fondo di solidarietà per ifamiliari dei professionisti sanitari vittima del Covid-19 alle misure volte aistituire delle unità speciali di continuità assistenziale per aiutare i malatinon ospedalizzati. Confermate le misure per il rafforzamento del personalesanitario con assunzioni straordinarie e le misure per i medici di medicinagenerale a cui è stato riconosciuto l’adeguamento della quota capitaria.Bocciate invece le proposte della Lega per aumentare lo stipendio al personalesanitario che sta lottando contro il virus detassando il 70% del lorostipendio.FONDO DI SOLIDARIETÀLa prima grande novità approvata in nottata dalla Commissione Bilancio delSenato è l’istituzione di un Fondo di solidarietà (emendamento a firma di varisenatori, tra cui Davide Faraone di Italia Viva, Andrea Marcucci del Pd eGianluca Perilli del M5S) con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno2020 destinato ai familiari di medici, personale infermieristico e operatorisocio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che «nel corso della durata dellostato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, unapatologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “comeconcausa” del contagio da COVID-19». Spetterà a un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri individuare le modalità di attuazione.UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALI ANTI-COVIDParticolarmente significativo l’articolo 4-bis che predispone la creazione di “Unità speciali di continuità assistenziale” per potenziare le cure domiciliariai malati di Covid che non necessitano di ospedalizzazione: le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano sono chiamate ad istituire, entro diecigiorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità specialeogni 50mila abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti daCOVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.LEGGI ANCHE: COVID-19, DALL’ESTRAZIONE DELL’ACIDO NUCLEICO VIRALE ALLARETRO-TRASCRIZIONE DA RNA A CDNA: «ECCO COME ANALIZZIAMO I TAMPONI»L’unità speciale sarà costituita da un numero di medici «pari a quelli giàpresenti nella sede di continuità assistenziale prescelta». Potranno far partedell’unità speciale i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscrittiall’ordine di competenza. L’unità speciale sarà attiva sette giorni su sette,dalle 8 alle 20, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa èriconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.Nell’emendamento ci sono anche dettagli operativi su come dovrà lavorarel’unità: «Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o ilmedico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale, a seguito deltriage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti Covid. I medicidell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono esseredotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi diprotezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte».Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovràavvenire tassativamente in un ambiente diverso e separato dai locali adibitiall’accettazione del Pronto soccorso; al fine di consentire alle strutturesanitarie
di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.INCREMENTO FABBISOGNO SANITARIOIl livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato «è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, dicui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano».MISURE PER RAFFORZARE IL PERSONALE SANITARIORestano confermate tutte le misure straordinarie adottate per incrementare ilpersonale sanitario: in primis le “misure straordinarie per l’assunzione deglispecializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo apersonale sanitario” con la possibilità di reclutare medici specializzandiiscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole dispecializzazione con incarichi di lavoro autonomo o anche di collaborazionecoordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, «prorogabili inragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020».Naturalmente i medici specializzandi restano iscritti alla scuola dispecializzazione universitaria, e «continuano a percepire il trattamentoeconomico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integratodagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta».Gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina echirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agliordini professionali.Confermata la possibilità per regioni e le province autonome di Trento eBolzano, di conferire incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore aisei mesi a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale delruolo sanitario del comparto sanità collocato in quiescenza.Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono inoltreconferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, alpersonale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Questiincarichi saranno conferiti previa selezione, mediante colloquio orale,attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sonorinnovabili.Procedure straordinarie anche per l’assunzione di medici di medicina generale:per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto alcorso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di unrapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale.Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate atutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte orecomplessivo. Potranno essere assunti anche i laureati in medicina e chirurgiaabilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o aicorsi di formazione specifica in medicina generale, per assumere incarichiprovvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati conil Servizio sanitario nazionale. Stessa cosa per gli iscritti al corso dispecializzazione in pediatria.SPECIALISTICA AMBULATORIALE«Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionalepossono procedere per l’anno 2020 ad un aumento del monte ore dell’assistenzaspecialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502; con ore aggiuntive da assegnare nelrispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a6 milioni di euro».DISPOSITIVI DI PROTEZIONEIl testo approvato prevede che il Dipartimento della protezione civile e isoggetti attuatori individuati dal Capo dei dipartimento della protezionecivile sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestionedell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla deliberadel Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi diprotezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministerodella salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonchéa disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura.Inoltre «fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 202
0, in coerenza con le linee guidadell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenzescientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, qualedispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anchemascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’IstitutoSuperiore di Sanità».Definite anche le modalità con cui si rende disponibile sul territorionazionale, «attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,in via sperimentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle farmacie deiservizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, aisensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l’ossigenoterapia. Ildecreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare lespecifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citatiin modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui leaziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapiaai sensi del presente comma».RINVIO ATTIVITÀ NON URGENTI E PROROGA TESSERA SANITARIALe regioni possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero eambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime dilibera professione intramuraria. Non valgono le disposizioni sui limiti diorario per gli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte allagestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a condizione però «che vengaloro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate medianteaccordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».Prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle tessere sanitarie chescadono entro il 30 giugno. La proroga non è efficace per la tessera europea diassicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE MMGImportanti novità anche per la medicina di base. Un emendamento al Cura Italiaha stabilito che «in considerazione del blocco delle trattative in corso per ladefinizione contrattuale dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per laMedicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse alcontenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la duratadell’emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciutol’adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale eai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall’Atto diindirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicinaconvenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totaleincrementale previsto per il 2018.Inoltre le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative perl’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla finedell’emergenza secondo le procedure ordinarie.«Il trattamento economico – si sottolinea – viene erogato anche per garantirela reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anchecon l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto direttoe conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personalestesso».I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta sono chiamati adotarsi, con oneri a proprio carico, di «sistemi di piattaforme digitali checonsentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronicigravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati didispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosserichiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantenao isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali».Le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1,comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornituraai medici di pulsiossimetri ch
e permettano, previa consegna al paziente senecessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e dellafrequenza cardiaca durante il videoconsulto. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO