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Dir. Resp.
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Edizione del 30/03/2020
Estratto da pag. 1
Misure urgenti di solidarietà alimentare: il riparto tra i comuni delle nostre isole. Totale € 601.813,24
Ugo De Rosa | Dopo l’annuncio in diretta tv e social, da parte del Premier Giuseppe Conte e del Ministro Roberto Gualtieri, arrivano le prime tabelle che riportano, nel dettaglio, il riparto dei fondi “di solidarietà alimentare” che saranno erogati ai comuni sulla base della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. Una tabella precisa e puntuale, che mostra come sono state ripartite le risorse sulla base anche delle osservazioni pervenute alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome raccolte dal presidente della Conferenza stessa, Stefano Bonaccini. Il riparto delle risorse segue, lo vedremo di qui a breve, un preciso calcolo matematico che porta all’isola di Ischia una assegnazione di 534.923,44 euro e 66.889,80 euro all’isola di Procida.
Ma vediamo i criteri di assegnazione. Vi è una quota denominata “a)” ed è una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); una quota “b)” che è una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre (lettera c) del provvedimento) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
Saranno, infine, i servizi sociali di ogni comune a individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Sa
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