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Edizione del 29/03/2020
Estratto da pag. 1
Decreto Lockdown Italia: misure di contenimento e inasprimento delle sanzioni
Riflessioni sulle misure di contenimento del Covid-19, il riparto di competenzee l'apparato sanzionatorio nell'ultimo d.l. n. 19/2020, decreto Lockdown Italia[INS::INS]viaggi aerei bloccati per coronavirusAvv. Antonio Sette - Il d.l. 25/3/2020 n. 19 (pubblicato in pari data), nelledichiarate intenzioni del Governo, anche al fine di superare la situazione diconfusione e incertezza normativa generatasi a seguito dell'emanazionefrenetica, convulsa e priva di qualsivoglia coordinamento (quantomeno a livellodi testi adottati) di provvedimenti amministrativi da parti degli organistatali (DPCM e OM), regionali (Ordinanze Presidenti Regioni) e locali(Ordinanze Sindaci) ha le seguenti finalità:a) Individuare le misure di contenimento e di gestione dell'emergenzaepidemiologica COVID-19 (art. 1);b) fissare in maniera certa il riparto di competenza nell'adozione deiprovvedimenti di natura amministrativa (DPCM, ordinanze ministeriali, DPGR,ordinanze sindacali) "pro futuro" (art. 2, comma 1) ovvero in situazioni diurgenza (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1);c) disciplinare la fase transitoria (art. 2, comma 3);d) ridefinire l'apparato sanzionatorio (art. 4). • Il decreto 19/2020 • Le misure di contenimento • Competenza attuazione misure contenimento • Misure attuative urgenti sino all'adozione dei DPCM • Disciplina transitoria • Apparato sanzionatorio e controlliIl decreto 19/2020[Torna su]L'intervento si è reso ancor più necessario in quanto i provvedimenti emanatidalle varie autorità competenti (statali, regionali e locali), in un contestonormativo dai confini incerti, aveva inciso anche su diritti di rangocostituzionale, quali il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.) e ildiritto di riunione (art. 17 Cost.), il diritto di iniziativa economica privata(art. 41 Cost.), con qualche dubbio circa l'effettivo rispetto della riserva dilegge rinforzata a cui è sottoposta la libertà di circolazione atteso quantoprevisto dal richiamato art. 16 Cost secondo cui "ogni cittadino può circolare….. liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo lelimitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o disicurezza".Su tale aspetto deve evidenziarsi sin d'ora che il D.L. in esame nelle premesseha espressamente richiamato l'art. 16 della Costituzione ("Visto l' articolo 16della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione perragioni sanitarie"), anche se non può omettersi di evidenziare che laCostituzione contempla esclusivamente la possibilità di prevedere "limitazioni"alla libertà di circolazione non facendo riferimento ad ipotesi in cui lastessa possa essere del tutto sospesa e vietata.Le misure di contenimento[Torna su]L'art. 1 del D.L. fissa il principio per cui le misure (una o più di quelle dicui all'elenco che per le ragioni che vedremo deve ritenersi tassativo)adottabili devono essere ispirate a principi di proporzionalitàspazio-temporali e cioèa) da un lato strettamente connesse "al rischio effettivamente presente suspecifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso";b) dall'altro la richiamata proporzionalità e adeguatezza deve rinvenirsi nelladurata delle dette misure che comunque non può essere superiore a 30 giorni,pur nella previsione che le stesse siano "reiterabili e modificabili anche piùvolte" fino al termine (31/7/2020) dello stato di emergenza sanitariadichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 conpossibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzionesecondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.L'adeguatezza e proporzionalità declinata nella maniera flessibile sopraevidenziata dovrebbe consentire di ottenere un soddisfacente bilanciamento traa) l'esigenza di tutela del fondamentale diritto (art. 32 Cost.) dell'individuoalla salute (con la conseguente necessità di adottare le misure più pronte etempestive possibili nel contrasto al rischio sanitario);b) l'esigenza della minore compressione possibile dei diritti costituzionalidei cittadini sacrificati ed incisi più o meno signifi
cativamente dalle misuredi contenimento previste.Da ultimo deve evidenziarsi che, al fine di rispettare il principio di legalità(e i correlati principi di tassatività e determinatezza delle fattispecieincriminatrici) di cui all'art. 25 Cost e di cui all'art. 1 della legge 24/11/1981 n. 689, l'elenco delle misure adottabili di cui all'art. 1, comma 2, deveritenersi tassativo non essendo più prevista la possibilità di adottare misuredi contenimento ulteriori rispetto a quelle di cui al richiamato elenco (lapossibilità precedentemente prevista dall'art. 3 dell'abrogato d.l. 23/2/2020n.6 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo2020, n. 13 presentava evidenti profili di incostituzionalità, specie se siosserva che nel regime previgente l'inosservanza delle misure costituivaillecito penale ex art. 650 c.p.).Competenza attuazione misure contenimento[Torna su]L'art. 2 prevede espressamente che l'unica autorità competente ad emanare lemisure di contenimento aventi efficacia sull'intero territorio nazionale sia ilPresidente del Consiglio dei Ministri (con uno o più DPCM), su proposta delMinistro della Salute, sentiti i Ministri e le autorità regionali individuatidalla norma sulla base dell'estensione territoriale delle misure adottate,nonché su proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delleprovince autonome.Allo scopo di evitare la frenetica ed ipertrofica produzione (sviluppatasi nelperiodo dal 22 febbraio al 25 marzo) di ordinanze adottate dai Presidenti delleRegioni e financo da parte dei Sindaci, il più delle volte destinata adisciplinare fenomeni non necessariamente legati a specifiche situazioni delterritorio regionale (o comunale) di riferimento e nemmeno caratterizzati danecessità ed urgenza (ulteriore rispetto a quella nazionale), l'art. 2, comma1, secondo periodo, prevede che anche i provvedimenti destinati ad avereefficacia solo su un territorio regionale (o su parte di esso) ovvero in piùregioni sia adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta deiPresidenti delle Regioni interessate.Tale ultima previsione, motivata dalla necessità di garantire un coordinamentodelle misure in sede statale (attesa la rilevanza nazionale ed internazionaledell'epidemia legata alla diffusione del virus COVID-19) e dalla necessità dicostituire un corpus normativo unico ed uniforme più facilmente intellegibilesia dai destinatari delle misure sia dai soggetti deputati ad effettuare icontrolli sull'osservanza delle stesse, costituisce una significativa deroga(che trova ampia e giustificata motivazione in relazione alla peculiarità ealla specificità dell'emergenza sanitaria da fronteggiare) rispetto al ripartodelle competenze in vigore in caso di emergenze sanitarie ovvero in materia disanità pubblica quale quello individuato dall'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833, dall'art. 117 del d.lgs. 31/3/1998 n. 112 e dall'art. 50, comma 5, deld.lgs. 18/8/2000 n. 267.In tutti i casi i provvedimenti dovranno essere adottati, sentito il parere delComitato tecnico scientifico di cui all' ordinanza del Capo del dipartimentodella Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, ai fini della valutazionedell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure disposte; a talproposito, anche al fine di valutare la legittimità dei provvedimenti adottati,di norma, incidenti su diritti di rango costituzionale, si ritiene che ilparere dell'organo tecnico debba essere reso palese quantomeno per relationem econseguentemente reso accessibile al fine di valutare, anche in sedegiurisdizionale, la legittimità degli stessi con particolare riferimento albilanciamento (adeguato e proporzionato) dei vari diritti di rangocostituzionale tutelati ovvero incisi dalle misure adottate, tenendo contodell'efficacia e dell'estensione spazio-temporale delle stesse.Misure attuative urgenti sino all'adozione dei DPCM[Torna su]L'art. 2, comma 2, ha espressamente previsto che, in attesa dell'adozione deiDPCM che daranno concreta e specifica attuazione alle misure di cui all'art. 1,comma 2, ove si verifichino situazioni di "estrema
necessità ed urgenza"sopravvenute rispetto alla data del 25/3/2020, l'adozione di concrete misureattuative di quelle di cui all'art. 1, comma 2, con efficacia ed estensioneriferita all'intero territorio nazionale è demandata al Ministro della Saluteai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833.I provvedimenti del Ministro della Salute, aventi la forma di ordinanza,avranno un'efficacia limitata nel tempo fino all'adozione dei DPCM di cuiall'art. 2, comma 1, in cui, peraltro, non è previsto un termine entro cuidovranno essere adottati (verosimilmente entro il 3/4/2020 data in cuicesseranno di avere efficacia le misure attualmente vigenti).L'art. 3, comma 1, ha espressamente previsto che, in attesa dell'adozione deiDPCM che daranno concreta e specifica attuazione alle misure di cui all'art. 1,comma 2, ove si verifichino situazioni di "aggravamento del rischio sanitario"in uno specifico territorio regionale ovvero in parte di esso sopravvenuterispetto alla data del 25/4/2020, i Presidenti delle Regioni, ai sensi diquanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 112/1998 e dell'art. 32 della legge23/12/1978 n. 833, potranno introdurre "misure ulteriormente restrittive"rispetto a quelle vigenti, purché si tratti misure di cui all'elenco tassativodi cui all'art. 1, comma 2, riferibili esclusivamente all' "ambito delleattività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e diquelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale".A tal proposito deve evidenziarsi che, specie in riferimento ad alcune misurerisulta abbastanza difficoltosa una precisa classificazione e distinzione traquelle di competenza statale e quelle di competenze regionale; alla luce di ciòappare prudente ritenere che non saranno adottabili nell'esercizio del poteredi cui al richiamato art. 3, comma 1, misure che incidano su diritticostituzionali (specie se la loro limitazione sia soggetta a riserva di legge)come si ritiene di poter anche dedurre dalla espressa esclusione tra le misureadottabili di quelle che incidano sulle attività produttive e di quelle aventirilevanza strategica per l'economia nazionale.Deve ritenersi, pertanto, che i Presidenti delle Regioni non potranno adottareprovvedimenti che dispongano chiusura di attività produttive (fabbriche,stabilimenti industriali e artigianali, professionali) comprese nell'allegato 1del DPCM del 22/3/2020, come sostituito dall'allegato 1 del decreto delMinistero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 marzo 2020, in vigore dal 26marzo; deve ritenersi, inoltre, che i Presidenti delle Regioni non possanodisporre chiusure di esercizi commerciali (ulteriori rispetto a quelle di cuiai dpcm dell'11/3/2020), neanche limitatamente ad alcune giornate anchefestive, ma possano limitarsi ad incidere sugli orari di apertura degli stessi.I provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, aventi la forma di ordinanza,avranno un'efficacia limitata nel tempo fino all'adozione dei DPCM che dovrannoessere emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, in cui, peraltro, non è previstoun termine entro cui dovranno essere adottati.Deve ritenersi che anche nei casi di "estrema urgenza" ovvero di "aggravamentodel rischio sanitario" i provvedimenti, pur se caratterizzati da un'efficacialimitata nel tempo, debbano essere adottati previa assunzione del pareredell'organo tecnico reso palese ed accessibile al fine di valutare, anche insede giurisdizionale, la legittimità degli stessi con particolare riferimentoal bilanciamento (adeguato e proporzionato) dei vari diritti di rangocostituzionale tutelati ovvero incisi dalle misure adottate, tenendo contodell'efficacia e dell'estensione spazio-temporale delle stesse.L'art. 3, comma 2, riprendendo quanto previsto dall'art. 35 del D.L. 2/3/2020n. 9, prevede che il potere dei Sindaci, quali ufficiali di Governo, diadottare ordinanze (che prevedano misure ulteriormente restrittive rispetto aquelle statali o regionali) contingibili e urgenti ex art. 50, comma 5, deld.lgs. n. 267/2000 non possa essere esercitato in contrasto con le normestatali e deve limitarsi esclusivamente all'ambito di co
mpetenze locali (ad es.potranno agire, adeguatamente motivando, sugli orari delle attività commercialiconsentite, ma non potranno in alcun modo disporne la chiusura), senza alcunapossibilità di incidere in materia di attività produttive e di attività aventirilevanza strategica per l'economia nazionale.Disciplina transitoria[Torna su]L'art. 2, comma 3, disciplina, nei tre periodi di cui si compone, sial'efficacia degli atti precedentemente adottati che l'efficacia delle misurevigenti verosimilmente allo scopo di garantire il tempo necessario all'adozionedei DPCM previsti al primo comma dello stesso art. 2:a) "Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base deidecreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero aisensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".b) "Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure giàadottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati indata 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancoravigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."c) "Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsinel limite di ulteriori dieci giorni".Il primo periodo, in considerazione dell'intervenuta abrogazione deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020 n. 13, ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli attiadottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833.Deve ritenersi che per "atti adottati" si debba fare riferimento a tutti iprovvedimenti amministrativi (DPCM, ordinanze ministeriali, ordinanze emanatedai Presidenti delle Regioni e dai Sindaci), ivi compresi quelli la cuiefficacia sia cessata (espressamente o implicitamente) a seguito deiprovvedimenti successivi; alla luce di ciò la previsione normativa si dovrebbeinterpretare nel senso che sono fatti salvi gli atti adottati e gli effettidagli stessi prodotti.Il secondo periodo prevede che continuino ad applicarsi le misure contenute neiDPCM espressamente indicati che conservano efficacia sino al 3 aprile 2020 aisensi dell'art. 2 del DPCM del 22/3/2020 (verosimilmente in attesadell'adozione dei nuovi DPCM emanati in virtù dell'art. 2, comma 1, dellostesso D.L. n. 19/2020).Il terzo periodo dispone che "le altre misure" ancora vigenti alla data del 25/3/2020 si applicano al massimo per ulteriori 10 giorni (4/4/2020) determinandoun incomprensibile disallineamento in relazione ai termini di efficacia dellenorme vigenti alla data del 25/3/2020.In assenza di specifica indicazione deve ritenersi che le altre misure sianoquelle adottate dalle altre autorità competenti sulla base del contestonormativo di riferimento precedente all'entrata in vigore del D.L. (Ministeri,Presidenti Regione e Sindaci), anche se tale lettura comporta non pochiproblemi di compatibilità - con conseguente difficoltà di individuazione dellamisura di contenimento in concreto applicabile - tra quelle contenute nei DPCM(aventi efficacia sull'intero territorio nazionale) e quelle (difformi se noncontrastanti dalle prime) contenute nei provvedimenti regionali o locali,specie se si osserva che in diversi casi la parte motivazionale deiprovvedimenti non evidenzia in alcun modo (salva l'adozione di mere clausole distile) la specificità (differenziata rispetto a quella nazionale) dellasituazione regionale o locale che costituisca allo stesso tempo motivazione egiustificazione della diversa misura adottata (quasi sempre più restrittiva ein alcuni casi nemmeno prevista dall'art. 1 del D.L. 23/2/2020 n.6 e, pertanto,priva della necessaria copertura legislativa in termini di tassatività edeterminatezza).Tali considerazioni perplesse assumono ancor maggior peso se si osserva chel'inosservanza delle misure adottate (sulla base di pro
vvedimenti regionali olocali) è alla base di diverse contestazioni dell'illecito penale di cuiall'art. 650 c.p. ora depenalizzato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 19/2020.Apparato sanzionatorio e controlli[Torna su]L'inosservanza delle adottate misure di contenimento che, precedentementecostituiva illecito penale ex art. 650 c.p., viene "depenalizzata" dall'art. 4,comma 1, del D.L. n.19/2020 il quale prevede espressamente che salvo che ilfatto non costituisca un reato, "il mancato rispetto delle misure dicontenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con iprovvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previstedall'articolo 650 del codice penale …. Se il mancato rispetto delle predettemisure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentatefino a un terzo".Preliminarmente deve rilevarsi che, pur in assenza di uno specifico rinvio,debba ritenersi sanzionato in via amministrativa anche il mancato rispettodelle misure di contenimento di cui all'art. 2, comma 3 (secondo e terzoperiodo) ad oggi vigenti sino all'adozione dei nuovi DPCM che dovranno essereemanati in attuazione del D.L. n. 19/2020, ferme restando le perplessità circala legittimità delle contestazioni aventi ad oggetto il mancato rispetto dimisure adottate in sede regionale e locale che dovessero risultare nonlegittimamente adottate per violazione dei principi di tassatività edindeterminatezza ovvero in difformità, se non in contrasto, con le misurestatali.In relazione all' aumento fino a un terzo della sanzione nel caso in cui laviolazione sia realizzata mediante un veicolo deve rilevarsi che per veicoli,ai sensi dell'art. 46 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285)si intendono tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle stradeguidate dall'uomo; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazionedella medesima misura di contenimento (art. 4, comma 5, d.l. n. 19/2020).La specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propriaabitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantenaperché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituiscereato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, comemodificato, sotto il profilo sanzionatorio, dal comma 7 dello stesso art. 4 deld.l. n. 19/2020, salvo che il fatto non costituisca il reato di epidemiacolposa di cui all'art. 452 c.p. ovvero più grave reato.Nel caso di violazioni, espressamente indicate al comma 2 dell'art. 4, legateall'esercizio di attività commerciali e di impresa, il Prefetto in sede diirrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà applicare anche lasanzione accessoria della chiusura dell'esercizio ovvero dell'attività per unperiodo da 5 a 30 giorni.L'autorità procedente (forze di polizia) può disporre la chiusura provvisoriadell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione ola reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni; taleperiodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzioneaccessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione.L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria èulteriormente rafforzata dalla previsione (art. 4, comma 5) della suaapplicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.L'art. 4, comma 3, disciplina il procedimento di accertamento delle violazionie di irrogazione delle sanzioni facendo espresso rinvio alla legge 24/11/1981n. 689; a tal proposito non può non ribadirsi che anche in materia diviolazioni e sanzioni amministrative vige il principio di legalità secondo cui"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza diuna legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi eper i tempi in es
se considerati".In concreto le norme procedimentali applicabili sono quelle di cui agli artt.14 e successivi di cui alla legge n. 689/81, fatta eccezione per quantoprevisto diversamente nello stesso art. 4 del D.L. n. 19/2020, tra cui meritasegnalare sin d'ora quanto previsto in relazione alle modalità di pagamento inmisura ridotta per le quali l'art. 4, comma 3, rinvia espressamente a quelle dicui all'art. 202 del codice della strada. A tal proposito deve evidenziarsiche, a seguito della contestazione immediata della violazione con conseguenteredazione del verbale di accertamento da parte delle forze di poliziaintervenute, il trasgressore può pagare la sanzione irrogata ridotta del 30 percento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazioneovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17/3/2020n. 18, in via del tutto eccezionale e transitoria, fino al 31 maggio 2020,entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.Nel caso in cui, trascorso il periodo a disposizione del trasgressore pereffettuare il pagamento in misura ridotta lo stesso non vi abbia provveduto, ilfunzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorraun'ipotesi di connessione con reato, deve presentare rapporto, con la provadelle eseguite contestazioni al Prefetto per le violazioni relative a misure dicontenimento previste da provvedimenti di organi statali ovvero al Presidentedella Regione nel caso di violazioni di misure di contenimento previste daprovvedimenti regionali (art. 4, comma 3, d.l. n. 19/2020).I termini del procedimento sono fissati dall'art. 17 della legge n. 689/81 cheprevede la possibilità per il destinatario dell'accertamento di inviare entro30 giorni dalla contestazione osservazioni all'autorità competente ad irrogarela sanzione; il termine di cui sopra deve intendersi sospeso dalla data dellacontestazione sino al 15/4/2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17/03/2020, n.18.Avverso il provvedimento finale (ordinanza-ingiunzione) che irroga la sanzioneè possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria(Giudice di pace) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150.L'art. 4, comma 8, del D.L. n. 19/2020 sancisce che l'intervenutadepenalizzazione riguarda anche le violazioni di misure di contenimentocommesse anteriormente al 25/3/2020 prevedendo per tali casi che la sanzioneirrogabile sia ridotta alla metà della misura minima prevista dall'art. 4,comma 1 (in concreto € 200); deve ritenersi applicabile anche in tal caso ilpagamento in misura ridotta del 30 % entro i termini sopra evidenziatidecorrenti nel caso di specie dalla notificazione degli estremi dellaviolazione a cura dell'autorità competente ad irrogare la sanzione (Prefetto oPresidente della Regione) che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 14, comma 2,della legge n. 689/81, entro novanta giorni dall'accertamento (termine daintendersi sospeso dalla data dell'accertamento sino al 15/4/2020, ai sensidell'art. 103 del D.L. 17/03/2020, n. 18).Al fine di disciplinare le modalità di gestione dell'intervenutadepenalizzazione, l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 8, rinvia all'art. 102D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 in base al quale l'autorità giudiziaria (il pubblicoministero nel caso in cui l'azione penale non sia stata ancora esercitata)entro novanta giorni dal 25/3/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2020), dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente (Prefettoo Presidente della Regione) degli atti dei procedimenti penali relativi aireati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risultiprescritto o estinto per altra causa alla medesima data.Nel caso in cui il procedimento penale ex art. 650 c.p. sia stato già iscrittonel registro delle notizie di reato il P.M. disporrà apposita annotazione dellatrasmissione ovvero se il reato risulta estinto per qualunque causa il pubblicoministero richiederà l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; larichiesta ed il decreto del giudice che la accoglie potranno avere
ad oggettoanche elenchi cumulativi di procedimenti.*Avvocato del foro di Udine - info@avvocatosette.it[INS::INS]Scarica pdf del commento integrale al decreto legge n. 19/2020 dl 19 2020[INS::INS]