eutekne.info
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 1303
Edizione del 10/11/2022
Estratto da pag. 1
Richieste di rimborso per il buono fiere da oggi
Possibile accedere alla piattaforma telematica fino alle ore 17 del 30 novembre 2022
Dalle ore 12 di oggi, 10 novembre, e fino alle ore 17 del 30 novembre 2022 i soggetti assegnatari del c.d. buono fiere previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022 sono tenuti a presentare, esclusivamente mediante piattaforma telematica (raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it), l’istanza di rimborso per ottenere l’erogazione dell’importo assegnato. Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.La lista dei soggetti assegnatari, con indicazione del relativo importo, è contenuta nell’allegato al decreto MISE del 7 ottobre 2022; in allegato allo stesso decreto è riportato anche l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili.

L’istanza di rimborso è presentata sulla base del modello fac simile reso disponibile sul sito del MISE (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BF2022-Modulo_richiesta_erogazione_def.pdf) e riguarda le spese e gli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione, nel periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.Ai fini in esame, il soggetto richiedente è tenuto a:- provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

La procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza di rimborso nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti i seguenti requisiti (art. 25 comma 4 lett. a) e d) del DL 50/2022):- avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; e/o- non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis comma 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato, i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza a una “impresa unica”, i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, l’importo del buono fiere richiesto a rimborso, nonché l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare:- copia del buono fiere;- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;- documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture (es. copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fierist
iche per le quali è richiesto il rimborso delle spese (appositi moduli sono resi disponibili sul sito del MISE);- ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Dalle ore 12 di oggi, 10 novembre, e fino alle ore 17 del 30 novembre 2022 i soggetti assegnatari del c.d. buono fiere previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022 sono tenuti a presentare, esclusivamente mediante piattaforma telematica (raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it), l’istanza di rimborso per ottenere l’erogazione dell’importo assegnato. Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.La lista dei soggetti assegnatari, con indicazione del relativo importo, è contenuta nell’allegato al decreto MISE del 7 ottobre 2022; in allegato allo stesso decreto è riportato anche l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili.

L’istanza di rimborso è presentata sulla base del modello fac simile reso disponibile sul sito del MISE (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BF2022-Modulo_richiesta_erogazione_def.pdf) e riguarda le spese e gli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione, nel periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.Ai fini in esame, il soggetto richiedente è tenuto a:- provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

La procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza di rimborso nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti i seguenti requisiti (art. 25 comma 4 lett. a) e d) del DL 50/2022):- avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; e/o- non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis comma 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato, i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza a una “impresa unica”, i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, l’importo del buono fiere richiesto a rimborso, nonché l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente,
su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare:- copia del buono fiere;- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;- documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture (es. copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese (appositi moduli sono resi disponibili sul sito del MISE);- ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Dalle ore 12 di oggi, 10 novembre, e fino alle ore 17 del 30 novembre 2022 i soggetti assegnatari del c.d. buono fiere previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022 sono tenuti a presentare, esclusivamente mediante piattaforma telematica (raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it), l’istanza di rimborso per ottenere l’erogazione dell’importo assegnato. Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.La lista dei soggetti assegnatari, con indicazione del relativo importo, è contenuta nell’allegato al decreto MISE del 7 ottobre 2022; in allegato allo stesso decreto è riportato anche l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili.

L’istanza di rimborso è presentata sulla base del modello fac simile reso disponibile sul sito del MISE (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BF2022-Modulo_richiesta_erogazione_def.pdf) e riguarda le spese e gli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione, nel periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.Ai fini in esame, il soggetto richiedente è tenuto a:- provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

La procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza di rimborso nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti i seguenti requisiti (art. 25 comma 4 lett. a) e d) del DL 50/2022):- avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; e/o- non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’
istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis comma 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato, i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza a una “impresa unica”, i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, l’importo del buono fiere richiesto a rimborso, nonché l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare:- copia del buono fiere;- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;- documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture (es. copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese (appositi moduli sono resi disponibili sul sito del MISE);- ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.